Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9934 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9934 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa con il rito abbreviato, di condanna di NOME COGNOME per il delitto di detenzione di 5 chili di hashish rigettando la richiesta di concordato, fondata sull’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ed escludendo la richiesta di continuazione tra il reat
contestato nel presente procedimento, commesso il 22 luglio 2024 e quello giudicato con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma del 4 luglio 2024, irrevocabile il 22 luglio 2024, commesso il 6 giugno 2024.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della proposta di concordato formulata dalle parti con riferimento all’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo f nonostante l’imputato al momento della commissione del precedente delitto fosse sostanzialmente incensurato e mancassero elementi concreti per ipotizzare la violazione della misura.
2.2. Violazione di legge per mancata applicazione della continuazione con il reato di detenzione di stupefacenti giudicato con sentenza irrevocabile di patteggiamento, emessa dal Tribunale di Roma il 4 luglio 2024, richiamando il principio di diritto di una pronuncia di legittimità del tutto inconferente e ignorando l’orientamento delle Sezioni Unite che non impone di riservare la decisione al giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è inammissibile per genericità.
La sentenza impugnata, con argomenti logici e coerenti, con i quali il ricorso non si confronta, ha rigettato il concordato di pena, fondato sull’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, valutando negativamente la personalità di NOME COGNOME alla luce della commissione di altro delitto della stessa specie, definito con sentenza di patteggiamento pochi giorni prima della commissione di quello oggetto di esame, che risulta di particolare rilievo ed,espressivo del suo pieno inserimento in canali di approvvigionamento di stupefacenti / con conseguente preclusione di un favorevole giudizio personologico correlato alla prevenzione dei reati e al rispetto delle prescrizioni imposte con la misura sostitutiva.
3. Il secondo motivo è fondato.
La sentenza impugnata, senza entrare nel merito della sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso, ha escluso l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. tra il delitto oggetto del presente procedimento – illecita detenzione di 5 kg di hashish, commesso il 22 luglio 2024, definito con il rito abbreviato – e il delitto d
illecita detenzione di hashish e cocaina, commesso il 6 giugno 2024, definito con sentenza di patteggiannento irrevocabile del Tribunale di Roma del 4 luglio 2024, limitandosi a ritenere che l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. lo precluda in quanto «la pena divenuta definitiva all’esito del patteggiamento non può essere oggetto di modifica da parte del giudice» (pag. 2).
Si tratta di una motivazione che non tiene conto, innanzitutto, che l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. riguarda l’applicazione della disciplina del reato continuato (e del concorso formale) in sede esecutiva di più sentenze di patteggiamento e fa salva l’ipotesi di cui all’art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., ricorrente nel caso in esame, fermo restando che la richiesta è stata formulata in sede di cognizione e che non vi sono preclusioni rivenienti da quel quadro normativo allorché l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario» (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281194).
Dunque, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto precluse al giudice della cognizione di riconoscere la continuazione tra il delitto oggetto del proprio accertamento e quello giudicato con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.
Né assume alcuna rilevanza, per pervenire a diversa valutazione, la sentenza della Sez. 5, n. 521 del 10/05/2016 (dep. 2017), Rv. 268597, citata dalla pronuncia impugnata, che attiene ad un caso estraneo a quello oggetto di esame f ovverosia la condanna nella quale il giudice del merito, dopo aver assunto come pena base quella della sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, perché ritenuta più grave, aveva modificato in peius gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento, procedendo poi agli ulteriori aumenti di pena per i reati al vaglio del decidente.
Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,affinché valuti la sussistenza o meno dei presupposti per / applicare la disciplina del reato continuato tra il delitto oggetto del presente processo e quello già giudicato con la menzionata sentenza di patteggiamento.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della continuazione con il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 4/7/2024 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile pel resto il ricorso.
Roma, 11 febbraio 2026
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La Consigliera estensora
Il Presidente
NOME COGNOME
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