Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26012 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della Corte d’Appello di Milano
Vista la requisitoria del Sost. Procutarore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La domanda riguarda i fatti giudicati con due sentenze. La prima (Trib. Como del 22 giugno 2023) ha ad oggetto reati tributari commessi nella qualità di amministratore unico di tre società, per l’anno 2017. La seconda sentenza riguarda parimenti reati tributari per le medesime tre compagini societarie, commessi nel 2015 e 2016.
Secondo la Corte di Appello pure in presenza di indicatori di una possibile progettazione unitaria delle diverse condotte (identica natura dei reati, analogo modus operandi e contiguità temporale) non Ł stato prospettato con chiarezza il presupposto unificante e le società sono tra loro diverse. Si propende, dunque per una abitualità nel reato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME Giovanni. Si deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa il G.E., pur avendo constatato omogeneità tra le violazioni, ha erroneamente ritenuto che le società fossero diverse e che le condotte materiali risulterebbero solo parzialmente coincidenti.
In ordine alle diverse società, non si comprende il significato che il decidente ha attribuito a tale aggettivo. Invero, le società per cui il condannato ha commesso i delitti sono le stesse in entrambe le sentenze di condanna. Se, invece, il decidente ha inteso far riferimento al fatto che non si tratta di un’unica società, l’errore risiede nel non considerato
– Relatore –
Sent. n. sez. 1449/2025
CC – 23/04/2025
che le varie società fanno parte della ‘galassia di società di Maspero’: le tre società hanno costituito oggetto, per analoghi ed identici reati, di entrambe le sentenze, e da queste ultime si evince come le stesse facessero parte dello stesso gruppo riferibile a COGNOME. Non solo, in entrambe le decisioni si Ł riconosciuta sussistente l’unitarietà del disegno criminoso.
Il condannato Ł ricorso sistematicamente alle omissioni fiscali e contributive con finalità di autofinanziamento della crisi del gruppo, commettendo i reati, senza soluzione di continuità, per gli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Il ricorrente sottolinea, inoltre, che i due procedimenti sono stati solo causalmente trattati in modo diverso; se fossero stati tratti nel medesimo procedimento, sarebbe stato senz’altro riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio piø mite rispetto al cumulo materiale ( ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchŁ la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sØ il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi Ł – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
I nessi esteriori sono, per costante orientamento interpretativo, la medesima direzione finalistica e la contiguità temporale delle condotte, ferma restando la varietà delle situazioni concrete.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacchØ siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, Ł che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purchØ i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si Ł espressa nel modo che segue :il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Ora, nel caso in esame va rilevato che la valutazione negativa della domanda – pure a fronte di indicatori rilevanti – non Ł logicamente sostenuta da un apparato argomentativo adeguato. Il fatto che la condotta si sia riferita a tre società diverse non appare rilevante, posto che nei singoli procedimenti Ł stata già riconosciuta la comune radice progettuale delle condotte e per il resto la motivazione Ł fortemente assertiva.
NØ può dirsi carente la prospettazione difensiva iniziale, dovendosi intendere l’onere di allegazione come onere di «valorizzazione dialettica» dei possibili indicatori di rappresentazione della identità del proposito criminoso complessivo, qui di certo realizzata.
Va pertanto disposto un nuovo giudizio, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Così Ł deciso, 23/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME