Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRI-BefNikEE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SAN CALOGERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza de y03/02/2024 el GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Cm(k…0 0 1-M 4
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG F L; G IM LC-c)-( 1 C2,t1 c C), ) 9) ryt -e 12- GLYPH ,Lt.a.suuTto Le
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ordinanza resa in data 4 gennaio 2024 (dep. il 5 gennaio 2024) il GIP del Tribunale di Bologna – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più dec irrevocabili, introdotta da COGNOME NOME.
1.1 La domanda riguarda fatti giudicati in sette diverse sentenze (o decre consistenti in : associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti procedimenti diversi ed in tempi diversi), falso ideologico, estorsione con me mafioso, intestazione fittizia di beni, possesso e fabbricazione di documenti falsi. Il periodo interessato va dai primi anni 2000 sino al 2017.
1.2 In motivazione si rileva, in sintesi, che la esistenza di unico disegno cri – che avrebbe, in sostanza, accompagNOME circa venti anni di attività crimi salvo i periodi di carcerazione – è stata prospettata in modo concorde dalle e che appare sussistente.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministe territoriale, deducendo erronea applicazione di legge e violazione del giudicat Secondo il PM ricorrente vi è totale assenza di motivazione circa la individuazio in concreto, della deliberazione unitaria delle numerose e distinte viola venute ad esistenza in un arco temporale di particolare ampiezza. Si rappresenta inoltre – e si documenta – l’esistenza di precedenti decisi rigetto di analoghe istanze, con provvedimenti emessi dalla Corte di Appello Catanzaro dotati della forza del giudicato.
Va dato atto della avvenuta produzione di due distinte memorie difensive.
3.1 Nella prima si evidenzia che l’atto di impugnazione del Pubblico Minist sarebbe inammissibile perché la maii inviata dall’Ufficio del Pubblico Ministero sarebbe stata indirizzata all’indirizzo certificato e contenuto nell’elenc DGSIA ma ad altro indirizzo. Inoltre si tratta di una scansione con firma a penna del Pubblico Ministero. Si rappresenta inoltre che lo stesso PM aveva sollecitato una rettifica quanto al trattamento sanzioNOMErio, con emissione di un secondo provvedimento da parte del GIP in data 3 febbraio 2024, non impugNOME. Ciò
renderebbe inutile la prosecuzione del giudizio di impugnazione. Si ritiene in ogni caso che il ricorso sia infondato.
3.2 Nella seconda si afferma che il PM che ha proposto l’atto di impugnazione non è, ovviamente, quello che aveva presentato le (favorevoli alla difesa) conclusioni in udienza ma non è neanche il Procuratore Capo. Vi sarebbe dunque un difetto di legittimazione soggettiva. Si ribadisce, di seguito la infondatezza del ricorso.
Il ricorso è fondato.
4.1 In premessa vanno disattese le obiezioni in rito circa l’ammissibilità dell’atto di impugnazione del Pubblico Ministero.
4.1.1 La difesa ne contesta la validità ma da un lato non indica quale sarebbe stata la casella di posta elettronica cui inviare l’atto (in luogo di quella utilizzata dal PM), dall’altro vi è piena certezza circa la provenienza dell’atto dall’Ufficio di Procura, che utilizza un proprio indirizzo certificato. In tal caso va dunque applicato principio generale (v. Sez. I n. 17549 del 12.01.2021, rv 281220) per cui l’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle formalità prescritte dall’art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell’atto dal soggetto titolare del relativo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’inammissibilità dell’appello cautelare del pubblico ministero depositato da persona identificata dal cancelliere come “ausiliario Procura”, senza l’indicazione delle relative generalità, rilevando che detta attestazione rendeva comunque palese la qualifica di soggetto incaricato dalla parte pubblica alla presentazione dell’atto). Analogamente, non può dubitarsi della identità del magistrato dell’Ufficio che ha redatto l’atto di impugnazione, come da annotazione di cancelleria apposta in calce all’originale della ordinanza impugnata.
4.1.2 Nessun rilievo può avere, inoltre, la emissione – effettivamente avvenuta di un provvedimento del GIP di rettifica e specificazione dei singoli aumenti di pena (ordinanza del 3 febbraio 2024), posto che trattasi di un provvedimento la cui validità è ‘dipendente’ da quella del provvedimento principale (di riconoscimento della continuazione) qui impugNOME.
4.1.3 Quanto alle ulteriori questioni difensive poste con la memoria di replica, vanno parimenti disattese. In particolare il preteso vizio derivante dalla identità soggettiva del Pubblico Ministero impugnante non può essere ritenuto sussistente, atteso che verso l’esterno l’operato della Procura è sempre impersonale e non
occorre l’esibizione, a fini di validità della impugnazione, dell’atto di delega da parte del Procuratore Capo. (v. Sez. F n. 37517 del 31.8.2023, rv 285197).
4.2 Quanto al contenuto della decisione, la fondatezza del ricorso deriva – ai sensi dell’art. 125 cod.proc.pen. – dalla assoluta inesistenza di motivazione, posto che il giudice della esecuzione si limita a indicare alcuni presupposti di ordine generale in diritto ma non li cala nel concreto della condizione soggettiva del COGNOME. Né la esistenza di un parere favorevole da parte del P.M. può comportare l’esonero dal dovere di apprezzamento in concreto delle risultanze processuali.
Si tratta di un profilo assorbente su ogni altra questione, tale da determinare la nullità della decisione impugnata.
4.3 In diritto va ricordato che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
4.4 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è -per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che t i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in rel loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità d condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conf al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro pre quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
5. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenu valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.20 rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento del continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti fL4 1 indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la con spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistema e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissi del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro l essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque fr determinazione estemporanea.
5.1 A tali principi dovrà pertanto adeguarsi il giudice del rinvio.
Quanto al profilo del precedente giudicato esecutivo va ribadito che il princ generale in tema di esecuzione è che la preclusione d cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (v. Sez. I n. 27712 del 1.7.2020, rv 2797 Diventa pertanto questione ‘di merito’, rimessa al giudice del rinvio, quella
valutazione in concreto di deduzioni differenti (in ipotesi) rispetto a que decise, tali da comportare il superamento del vincolo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.
Così deciso in data 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente