Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 maggio 2024 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 6 febbraio 2017 del Tribunale di Milano per reato di cui all’art. 624 cod. pen.;
sentenza del 14 maggio 2018 del Tribunale di Udine per plurimi reati di cui all’art. 624 cod. pen.
Per l’effetto, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena inflitta al condannato individuando, quale pena base, quella irrogata per il reato più grave
della sentenza di Udine e per i reati satellite quella di 2 mesi di reclusione e 100 euro di multa per la continuazione interna con gli ulteriori reati oggetto della sentenza di Udine, e di 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato oggetto della sentenza di Milano.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché l’aumento di pena per il reato oggetto della sentenza di Milano è abnorme e non proporzionato con quello inflitta per i fatti giudicati ad Udine, che sono stati caratterizzati da un profitto superiore a quello del reato commesso a Milano.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente attacca la motivazione con cui il giudice dell’esecuzione ha determinato la pena per i reati satellite della riconosciuta continuazione.
L’ordinanza impugnata ha motivato la quantificazione della pena per tali reati con la “considerazione dell’assoluta gravità dei fatti, commessi in maniera seriale, con predisposizione di mezzi, in concorso con altre persone e dimostrando, come si legge nella sentenza di Udine, una capacità a delinquere di non poco momento ed ampia costanza nell’azione”.
Si tratta di un percorso logico argomentativo che non presenta tratti di manifesta illogicità e che è idoneo a reggere la scelta discrezionale di cui all’art. 133 cod. pen., anche atteso il momento procedimentale in cui si inserisce la ordinanza impugnata ed il contenuto della stessa. L’obbligo motivazionale richiede, infatti, modalità di adempimento diverse a seconda dei casi (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
Il ricorso deduce che non è stata valutata la diversità del danno patrimoniale cagionato da ciascuno dei due reati satellite, ma il danno cagionato alla vittima del reato è soltanto uno dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto in modo non illogico prevalenti altri criteri che pure trovano base normativa nell’art. 133 cod. pen. (la costanza nell’azione, la predísposizione di mezzi, ecc.).
Il ricorso deduce che è contraddittorio aver aumentato di due mesi di reclusione la pena per la continuazione interna con i fatti giudicati dalla sentenza
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del Tribunale di Udine e di sei mesi di reclusione quella per la continuazione esterna con il fatto giudicato dal Tribunale di Milano, ma l’argomento è infondato.
L’ordinanza impugnata ha valutato in modo grave entrambi i reati satellite, la cui determinazione della pena è sorretta dalla medesima motivazione in punto di gravità, poi, però, per il reato già oggetto della continuazione interna alla sentenza del Tribunale di Udine, ha dovuto confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità che ritiene il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), e nel caso in esame per il reato satellite della continuazione interna alla sentenza del Tribunale di Udine il giudice della cognizione aveva inflitto, per l’appunto, la pena di due mesi di reclusione.
Questo limite non si estende, però, al reato satellite giudicato dal Tribunale di Milano, perché ad esso in cognizione era stata inflitta una pena sensibilmente superiore (1 anno di reclusione e 600 euro di multa, ridotti per il rito).
Il ricorso è, pertanto, infondato.
.2. Ai sensi dell’art. 616, connma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2024.