Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLl:
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/ente le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repub presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordina impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di N in funzione di giudice dell’esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell’intere NOME COGNOME, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reat oggetto di unificazione con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli e a quelli di a condanna irrevocabile.
Detto Giudice ha riconosciuto la continuazione e, dopo avere ritenuto più grave la pen inflitta con l’ordinanza di anni 8 e mesi 7 di reclusione ed euro 1940 di multa , l’ha aumenta anni 2 di reclusione ed euro 500 di multa per la continuazione con l’altra condanna.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio e/o assenza motivazione.
Lamenta il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione omette di individuare il reato più gr previo scorporo di tutti i reati, e di motivare sulla determinazione della pena, come calc all’esito del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Insiste, quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati.
1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapp scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, ind quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già r in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013 depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell’esecuzion deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati ogge del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concis caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, COGNOME
Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice – in quanto titolare di un p discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è te motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rend possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).
Con una recente pronuncia – Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01 sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena compless oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e moti l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato c grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’en degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di pro tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di p (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indiv
Invero, non ha proceduto allo scorporo individuando la viola2:ione più grave, ma ha genericamente indicato come tale la pena irrogata con l’ordinanza della Corte di appello Napoli; inoltre, ha applicato l’aumento di pena per la continuazione nella misura sopra indic senza specificare se la condanna unificata concernesse un singolo reato ovvero più reati (con l necessità in questo caso di motivare sui singoli aumenti), e senza motivare sui criteri seguit determinare gli stessi.
I rilevati vizi motivazionali impongono di procedere all’annullamento dell’ordina impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, in d persona fisica, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, che dovrà, altresì, confrontarsi la pregressa riconosciuta continuazione segnalata nel ricorso in esame.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagi preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.