Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41950 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41950 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio de provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale d Brescia, il 12 gennaio 2023, ha accolto, quale giudice dell’esecuzione, la ric di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle sentenze: a) del Tribunale di Busto Ars emessa in data 7 aprile 2014, di condanna alla pena di anni sette e mesi ot reclusione per i delitti di cui ai capi 3), 7), 17), 18) e 19); b) della Cor d’appello di Milano, emessa in data 8 maggio 2018, di condanna alla pena di an ventisei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575 cod. pen. e 4 e ottobre 1967, n. 895.
Il giudice dell’esecuzione, rilevato che i menzionati reati sono espres del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in an ventinove e mesi dieci di reclusione, previa riduzione della la pena irrogat tutti i reati accertati con la sentenza sub a) a tre anni e dieci mesi di reclusione.
Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen., nonché incongruità e illogicità della motivazione.
Eccepisce che il giudice dell’esecuzione ha omesso di indicare e motivar partitamente, la quantità di pena relativa a ciascuno dei reati p continuazione ed ha, in definitiva, effettuato un intervento di segno sfavorevole.
Taccia, in particolare, di illogicità il percorso logico motivazionale c portato il decidente a mantenere un aumento in continuazione, stabil nell’ambito della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano, misura di un anno e quattro mesi di reclusione, per il possesso di una sola da sparo, a fronte di quello, pari ad un anno di reclusione, operato dal g della sentenza sub a) in relazione al reato di cui al capo 17), afferente possesso di tre armi da sparo e di diverso materiale di munizionamento.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria, ha concluso l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati
Il giudice dell’esecuzione, dopo avere attestato à sussistenza presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da NOME
accertati con le sentenze indicate nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alla determinazione della pena attraverso un percorso argomentativo che appare viziato.
Ha, invero, operato un unico aumento per i cinque reati satellite di cui alla sentenza sub a) così ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice delia cognizione abbia riunito continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987)
I medesimi canoni ermeneutici sono stati, di recente, ribaditi dal massimo consesso nomofilattico, che ha chiarito (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01) come «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reat più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» ed aggiunto che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pe anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente cumulo materiale di pene».
Pertanto, il giudice, investito della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissa dagli artt. 132 e 133 cod. pen, deve, dapprima, individuare, la pena-base nei termini fissati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che lo vi inderogabilmente a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura no possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2.014, Fall, 260903); deve, poi, determinare l’entità dei singoli aumenti per i r at
satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., avendo cura di motivare le sue scelte in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, osservando sia il limite fissato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. («Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma cli quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto») sia quello del triplo della pena base di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e non potendo, comunque, quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudic della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Brescia, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.