Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40901 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Tradate il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Varese, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, del 09/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Varese, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la domanda di riconoscimento della continuazione presentata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 19 settembre 2023, con condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa per truffe commesse tra aprile e giugno del 2020; 2) sentenza del Tribunale di Varese del 20 marzo 2024, con condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.863,00 di multa per truffe commesse tra marzo e giugno del 2020.
Il giudice dell’esecuzione, a seguito del riconoscimento della continuazione, ha rideterminato la pena complessiva per i reati sopra indicati in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, indicando come pena base quella inflitta con la sentenza sub 1) aumentata di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui alla sentenza n.2.
Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione dell’art. 81 cod. pen. in cui è incorso il giudice dell’esecuzione nel determinare il trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento della continuazione. In particolare, deduce l’erronea individuazione della pena base poiché è stata considerata, come tale, quella complessivamente inflitta dalla Corte di appello di L’Aquila con la sentenza sopra indicata rispetto a più reati riuniti in continuazione e non già quella irrogata nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato ritenuto più grave dalla stessa Corte territoriale; inoltre, l’erronea indicazione della pena base ha determinato la violazione della disposizione contenuta nell’art. 81, primo comma, cod. pen.,
secondo la quale l’aumento di pena per la continuazione non può essere superiore al triplo della pena inflitta per il reato più grave.
Il AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 – 01).
Ciò posto, si osserva che la ordinanza impugnata non risulta rispettosa del principio sopra richiamato poiché, come evidenziato dal ricorrente, non ha provveduto alla individuazione del reato più grave mediante lo scorporo della pena inflitta per i vari reati uniti in continuazione di cui alla sentenza sub 1), che andava individuata in quella irrogata per il reato di cui al capo 20 della rubrica (mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa, cfr. pag. 4 della sentenza della citata sentenza della Corte di appello di L’Aquila).
Inoltre, a seguito della erronea individuazione della pena base, il giudice dell’esecuzione ha quantificato la pena finale in misura superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, incorrendo anche nella violazione del disposto dell’art. 81, primo comma, cod. pen.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Varese, quale giudice dell’esecuzione in composizione monocratica ed in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), relativamente al trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento della continuazione e nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’entità della pena a titolo di continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Varese. Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2025.