Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 4 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Bari – a fronte della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 20496 del 2022, di accoglimento con rinvio del ricorso proposto dal COGNOME contro il precedente provvedimento della medesima Corte d’Appello con il quale, in data 15 aprile 2021, era stato precisato che le sentenze irrevocabili del GUP di Bari emesse rispettivamente nelle date del 12 gennaio 2008, 26 settembre 2007 e 11 febbraio 2009, non erano ricomprese nel calcolo delle pene stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20 aprile 2020 – stabiliva che nel relativo calcolo doveva essere ricompresa la sentenza del 12 gennaio 2008.
Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione assumendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 546 lett. e) e 623 cod. proc. pen.
A fondamento del ricorso, ha evidenziato che, come sarebbe stato facilmente ritraibile dal certificato del casellario giudiziale del condannato, con ordinanza della Corte d’Appello di Bari del 30 novembre 2012, riportata al punto 16) dello stesso, era stata applicata la disciplina del reato continuato per le sentenze di cui ai numeri 2) e 6) dello stesso certificato, la prima delle quali era quella emessa dal GUP di Bari in data 26 settembre 2007.
Inoltre, con un’altra ordinanza in pari data della medesima Corte d’Appello di Bari, riportata al punto 15) del certificato del casellario giudiziale, era stat applicata la disciplina del reato continuato per le sentenze di cui ai numeri 7) e 10) del certificato, ossia quella resa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Bari in data 11 febbraio 2009 e quella della Corte d’Appello del 15 giugno 2010, con la quale, per l’appunto, la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20 aprile 2020 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione.
Evidenzia allora il difensore del ricorrente che il provvedimento di cui al punto 10) del certificato del casellario era stato posto in continuazione con la sentenza riportata al punto 7), ossia quella in data 11 febbraio 2009, che, a propria volta, aveva ritenuto la continuazione, tra l’altro, con quella del 26 settembre 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20 aprile 2020 ha effettivamente riconosciuto il vincolo della continuazione con il provvedimento di cui al n. 10) del certificato del casellario giudiziale del
condannato, ossia la sentenza della stessa Corte d’Appello del 15 giugno 2010.
Senonché, dall’esame del certificato del casellario giudiziario del ricorrente, risulta effettivamente, al punto n. 15), che, con ordinanza del 30 novembre 2012 della Corte d’Appello di Bari era stata riconosciuta la continuazione tra la predetta decisione e quella resa dal GIP di Bari in data 11 febbraio 2009, di cui al n. 7) del medesimo certificato.
Inoltre, la pronuncia impugnata ha riconosciuto che la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20 aprile 2020 è comprensiva della pena di cui al provvedimento del Tribunale di Bari del 12 gennaio 2008 riportato al n. 6) del certificato del casellario giudiziale.
Peraltro da quest’ultimo risulta che, con ordinanza del 30 novembre 2012 della Corte d’Appello di Bari, indicata al n. 16) dello stesso certificato, era stata posta in continuazione con la sentenza del GIP del medesimo Tribunale del 26 settembre 2007 (di cui al n. 2) dell’elenco del certificato).
A fronte delle indicate risultanze del casellario giudiziale è dunque necessario che la Corte d’Appello di Bari riesamini le decisioni sottese, al fine di verificare la correttezza del cumulo operato.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari.
Il Consigliere COGNOME Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 Il Presidente