Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12164 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME nato a MILANO il 10/05/1975 avverso l’ordinanza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio, limitatamente al primo motivo
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha riconosciuto la continuazione fra i reati commessi da NOME COGNOME e giudicati mediante sei sentenze; per l’effetto – disattesa la richiesta di applicazione dell’indulto, nonchØ rigettata la domanda di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., limitatamente ai reati giudicati mediante una ulteriore sentenza di condanna – ha rideterminato la pena in complessivi anni due e mesi quattro di reclusione.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo tre motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, essendosi trascurato il vincolo della continuazione – già ritenuto sussistente, ad opera del giudice della cognizione – tra i reati giudicati mediante due delle sentenze oggetto del provvedimento.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, per essere stato erroneamente individuato il reato piø grave, da porre a base del calcolo della pena; la pena piø grave tra quelle oggetto dell’impugnato provvedimento, infatti, Ł quella inflitta mediante la sentenza della Corte di appello di Milano del 22/10/2019, divenuta irrevocabile il 07/12/2019, che – in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Milano del 04/03/2019 e all’esito di concordato in appello – ha condannato l’imputato, per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli aumenti di pena disposti per i fatti ritenuti meno gravi.
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con riferimento al primo motivo. L’ordinanza impugnata ha riconosciuto la continuazione, in sede esecutiva, tra le sentenze di cui ai punti da 1 a 6; ha trascurato, però, il fatto che – in sede di cognizione – fosse stata già ritenuto la continuazione, tra i provvedimenti di cui alle sentenze indicate sub 2 e sub 3. Non Ł fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, che pretende di rinvenire il reato piø grave nella sentenza sub 7 dell’istanza, che la stessa Corte di appello esclude dal riconoscimento della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
Il primo e il terzo motivo presentano una evidente matrice comune, per cui ben si prestano a una agevole trattazione di carattere unitario. Sostiene il ricorrente, dunque, esser state precedentemente unificate – in sede di cognizione – due delle sentenze ora oggetto dell’incidente di esecuzione; l’aumento già operato in tale sede, con riferimento al reato satellite, non sarebbe dunque ulteriormente modificabile. Si duole anche, il ricorrente, di un vuoto motivazionale, riguardo all’entità dei singoli aumenti operati a titolo di continuazione, ancora una volta per non essersi considerato come alcune delle sentenze, oggetto dell’impugnato provvedimento, contenessero fatti già tra loro unificati sotto il vincolo della continuazione
Le doglianze sono fondate, avendo questa Corte già chiarito quanto segue: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo›› (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845).
Il Giudice a quo , invece, non ha considerato come – in sede di cognizione – la sentenza della Corte di appello di Milano del 28/02/2020 (irrevocabile il 18/06/2020) e la sentenza della medesima Corte del 08/07/2021 (irrevocabile il 23/09/2021) fossero state già ritenute espressione di preventiva ideazione unitaria, con conseguente applicazione, quanto al reato piø grave, della pena base di anni uno e mesi due di reclusione e aumento, a titolo di continuazione, in ragione di mesi quattro di reclusione. Della già operata unificazione in continuazione e conseguente determinazione della pena, dunque, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto tener conto.
Sostiene inoltre il ricorrente, con il secondo motivo, che la pena da considerare piø grave sia quella irrogata mediante la settima sentenza, ossia quella per la quale il giudice dell’esecuzione non ha reputato sussistente il vincolo della continuazione (sentenza della Corte di appello di Milano del 22/10/2019, passata in giudicato il 07/12/2019, sopra già indicata, in parte espositiva). La censura, però, risulta del tutto infondata, atteso che il reato posto a fondamento della condanna riportata nell’epigrafe del provvedimento impugnato, sub 7, Ł restato escluso dalla continuazione, per cui non può che rimanere estraneo anche all’attuale calcolo ex art. 671 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono e in accoglimento delle sopra indicate doglianze, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano
Così Ł deciso, 09/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME