Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41600 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41600 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 maggio 2025, la Corte di Assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alle seguenti sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli:
8 aprile 2014, irrevocabile il 14 dicembre 2015, con la quale Ł stata pronunciata condanna a cinque anni di reclusione, previa riduzione per il rito, per il delitto di tentata estorsione continuata e aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991 commesso nel giugno 2009 (capo F) e in epoca successiva all’estate 2009 (capo G);
15 ottobre 2015, irrevocabile il 17 ottobre 2017, con la quale Ł stata pronunciata condanna a diciotto anni di reclusione, previa riduzione per il rito e unificazione in continuazione, per i delitti di associazione di stampo mafioso, violenza privata e minaccia per costringere a commettere reato, commessi, rispettivamente, fino al maggio 2009 e dal maggio 2009 con condotta perdurante, in epoca anteriore e prossima al 10 giugno 2009 e tra il marzo e l’aprile 2010.
La pena finale Ł stata rideterminata nella misura di ventuno anni di reclusione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, violazione di legge e vizio di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe violato il principio di diritto secondo cui, se le sentenze unificate sono state tutte pronunciate all’esito di giudizio abbreviato, occorre, in primo luogo, individuare la pena base per il reato piø grave e, in seguito, rideterminare gli aumenti a titolo
di continuazione applicando solo alla fine la riduzione per il rito.
Nel caso di specie, detta violazione ha precluso la valutazione di congruità degli aumenti operati a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite, sia per quelli di cui alla sentenza di condanna per il reato piø grave di associazione di stampo mafioso, sia per quelli di tentata estorsione.
Preventivamente, il giudice avrebbe dovuto procedere allo scorporo dei reati oggetto dei due giudizi, determinare la pena (al lordo della riduzione per il rito) per il reato piø grave e, successivamente, operare gli aumenti a titolo di continuazione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
La questione di cui alla prima parte del ricorso non coglie una violazione che, nel caso di specie, ha prodotto, in concreto, effetti pregiudizievoli in danno del ricorrente.
Invero, come segnalato anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, in motivazione, par. 2.1.), nel caso di pene temporanee relative a reati unificati in continuazione in sede esecutiva che siano stati giudicati tutti con il giudizio abbreviato, l’applicazione della riduzione per il rito prima del calcolo dei singoli aumenti o solo alla fine non modifica l’entità del trattamento sanzionatorio come ricalcolato.
NØ a diverso risultato conduce l’esame della seconda questione posta in ricorso, ovvero quella del mancato scorporo dei reati già unificati in continuazione da parte del giudice della cognizione.
Invero, Ł noto e condiviso il consolidato orientamento per cui «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 01).
Tuttavia, va anche precisato che la censura relativa alla mancata operazione di scorporo deve essere accompagnata dalla descrizione specifica dell’interesse leso in conseguenza della rilevata omissione.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha quantificato la pena base per il reato piø grave individuato in quello di partecipazione ad associazione mafiosa di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2015 e confermato, quanto ai reati satellite giudicati in quella sede, la pena complessiva di quattro anni e otto mesi di reclusione.
Tale operazione non Ł, in alcun modo, preclusa dai suesposti principi poichØ nulla vieta al giudice dell’esecuzione di mantenere inalterati gli aumenti in continuazione già determinati dal giudice della cognizione nel procedimento che ha avuto ad oggetto il reato piø grave.
Per quanto riguarda gli aumenti in continuazione per le due estorsioni unificate in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione, nell’individuare la pena di tre anni di reclusione in luogo di quella di cinque anni quantificata in cognizione (con conseguente riduzione della sanzione in misura prossima alla metà) ha fatto riferimento al «carattere ripetuto della condotta» e ai «gravi plurimi precedenti del condannato anteriori alla scelta collaborativa» e, dunque, ad elementi concreti rispetto ai quali il ricorso non ha sviluppato alcuna critica lamentando, in termini assertivi, l’impossibilità di valutare la congruità degli aumenti a titolo di continuazione.
Pertanto, la misura dell’aumento e la presenza di un, sia pure sintetico, percorso motivazionale, escludono la fondatezza nel merito della censura articolata dal ricorrente.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME