Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37670 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiesto dichiararsi l’ inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta con cui NOME COGNOME aveva chiesto, ai sensi dell’ art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania:
1) in data 27 maggio 2020, irrevocabile il 18 novembre 2021 (condanna alla pena di anni 18 mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per i reati di quegli artt. 73 e 74 dpr 309 90, aggravati ai sensi dell’art 7 d.lgs. n. 152 del 1991);
2) in data 6 luglio 2024, irrevocabile il 7 aprile 2021 (condanna alla pena di anni 11 mesi 10 giorni 20 di reclusione per reati di cui all’art. 416bis cod.
pen. nonché per i reati di cui algi artt. 73 e 74 dpr 309 90, aggravati ai sensi dell’art 7 d.lgs. n. 152 del 1991)
Per l’effetto , la Corte etnea ha quantificato in anni 25 mesi 8 e giorni 20 di reclusione la pena finale complessiva per il reato continuato, così determinata:
anni 16 mesi 8 Giorni 20 di reclusione, pena base per il reato associativo giudicato con la sentenza sub 1), considerata la riduzione per il rito abbreviato;
anni 1 mesi 6 giorni 20 a titolo di aumento per continuazione interna;
anni 7 mesi 6 reclusione a titolo di ulteriore aumento per i reati satelliti giudicati con la sentenza sub. 2), già calcolata la riduzione per il rito di cui all’art. 442 cod. proc. pen.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 438 cod. proc. pen.
Lamenta che la diminuente per il rito abbreviato, applicata in entrambe le decisioni unificate, doveva operare, così come indicato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, dopo il criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto prima determinare la pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per rito abbreviato (anni 25), indi applicare l’aumento per continuazione (anni 38 mesi 9) e la riduzione per il criterio moderatore (anni 30) e, solo in ultimo, la diminuente per il rito abbreviato sull’ entità dell’intera pena ottenuta con il calcolo precedente, pervenendo alla pena di anni 20 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è passibile di rigetto.
L’ unico motivo dedotto è infondato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è da tempo stabilmente orientata ad affermare che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 – dep. 2020,
NOME, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 265867).
Si è precisato che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato.
Il richiamato orientamento è stato di recente confermato dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, che nella sentenza Sez. Unite n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, ha precisato che «la corretta lettura dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. richiede che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per il giudizio abbreviato assume rilievo in limine, dovendosi avere riguardo alla pena concretamente inflitta in esito all’applicazione della riduzione premiale del rito, e ciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e prima, eventualmente, dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. (così, Sez. 1, n. 42316 del 2010, COGNOME, che, per confutare l’argomento logico della disparità di trattamento tra la fase della esecuzione e quella del giudizio nell’applicazione del criterio moderatore, ha espressamente dato atto che in executivis risulta «evidente che l’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2», e hanno motivato che la «obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione», con la correlata «disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell’oggettiva diversità delle situazioni processuali soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato»).
Tanto posto, nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha correttamente utilizzato come pena base quella di anni 16 mesi 8 Giorni 20 di reclusione, già derivante dalla diminuente del rito nella sentenza n. 1), alla quale ha aggiunto gli aumenti per i reati satellite già diminuiti per il rito senza applicare il criterio moderatore.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, in Roma 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME