Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15163 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15163 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di:
NOME nato a LAMEZIA TERME il 12/04/1982
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
I difensori del COGNOME avv.ti COGNOME e COGNOME hanno fatto pervenire distinte memorie di rep alle conclusioni del Procuratore Generale, rispettivamente in data 17 febbraio e 5 marzo 2025.
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza in data 14 febbraio 2024, il GIP presso il Tribunale di Catanzaro in funzione d giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto il 1 giugno 2023 dalla Prima sezione di questa Corte in accoglimento del ricorso del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro contro una prima ordinanza pronunciata in sede esecutiva , ha rideterminato, nei confronti di NOMECOGNOME la pena complessiva da espiare previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze:
sentenza 21.10.2005 della Corte d’appello di Catanzaro che conferma sent. 21.1.2005 Tribunale di Catanzaro (irrevocabile il 27.6.2006) con condanna a anni 8 di reclusione i relazione ai delitti di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen. e art. 10, 12 e 14, I. n. 497 d commessi il 13.4.2002;
sentenza 29.10.2013 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile il 14.1.2014) che conferma sentenza GUP Catanzaro con condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di cui agli artt. 56, 81, 99, 110, 629 cod. pen. commessi il 20.7.2011
sentenza 22.1.2015 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile il 19.4.2017) in riform della sentenza del GUP di Catanzaro, con condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, 416-bis, commi 3, 4, e 5 cod. pen. commesso 2004 con condotta perdurante;
sentenza 3.4.2019 della Corte d’appello di Catanzaro, che conferma la sentenza del 9.6.2017, del GUP di Catanzaro con condanna alla pena di anni 16 di reclusione per i delitti cui agli artt. 81, 99, comma 4, 56, 575, 577 n. 3, 648 cod. pen., art. 7, I. n. 203 del artt. 10, 12, I. n. 497 del 1974, commessi il 5.12.2008.
1.1. L’annullamento era stato sancito perché il giudice dell’esecuzione – con un primo provvedimento – aveva bensì accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reat continuato, avanzata dal COGNOME, ma individuato nel reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. punto 3) la violazione più grave, mentre tale avrebbe dovuto essere ritenuta quella sub 4) relativa al tentato omicidio aggravato, per il quale era stata inflitta la pena più grave base anni 14 di reclusione), a norma dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen..
2.Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ha nuovamente promosso ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, che ha dedotto due motivi.
2.1.11 primo motivo ha lamentato violazione di legge, vuoi perché la competenza funzionale a decidere sarebbe spettata, ex art. 665 cod. proc. pen., al Tribunale di Potenza, considerazione dell’ultima sentenza del suo giudice per l’udienza preliminare, irrevocabile il marzo 2023, che ha condannato il COGNOME a pena severa per il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione; vuoi perché il giudice dell’esecuzione non si sarebbe conformato al dictum della decisione della Corte di legittimità, perché ha indicato in anni 14 di reclusione la base per il reato più grave di cui al punto 4) in luogo di quella di anni 21.
2.2.11 secondo motivo ha denunciato carenza assoluta di motivazione, nell’ambito del calcolo così rinnovato, in relazione ai distinti aumenti per i singoli reati-satellite, quantificati molto contenuta.
a
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Deve essere disattesa la questione attinente all’attribuzione della diversa competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, al lume del consolidato principio di diritto in vir quale nel giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussi la competenza attribuita con la sentenza di annullamento – salvo che risultino nuovi fatti comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superior – si applica anche quando il provvedimento annullato sia un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione (sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, COGNOME, Rv. 278686; sez. 1, n. 1511 de 11/12/2007, confl. comp. in proc. NOME, Rv. 238844; sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, COGNOME, Rv. 222029).
1.1. Coglie nel segno, invece, la diversa doglianza formulata dall’Ufficio ricorrente con il p motivo, perché l’ordinanza impugnata ha correttamente cristallizzato la violazione più grave i quella di tentato omicidio aggravato di cui alla sequenza sub 4), per la quale è stata infli concreto dal giudice della cognizione la pena più grave, anni 14 di reclusione, come illustra dalla sentenza della fase rescindente, ma – prima di procedere all’abbattimento finale de terzo, relativo alla diminuzione per il rito abbreviato – ha omesso di quantificare gli au per la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991 e per la continuazione int con gli altri reati oggetto della sentenza di condanna (artt.10,12 e 14 L. n. 497 del 1974, cod. pen.). Ed invero, il provvedimento impugnato ha pretermesso tali incrementi ed ha decurtato ex abrupto la pena base di anni 14 di reclusione del terzo previsto dall’art. 442 cod proc. pen., riducendola ad anni 9, mesi 4.
1.2.0ccorre in proposito rimarcare che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. p deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunit continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del n computo (Sez.1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987). E qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave si stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincol continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per l violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti, che va determinato ex
novo dal giudice dell’esecuzione (Sez.1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv.286261; Sez. 1, n.
45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazion con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009,
Neder, Rv. 243375).
2.E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, perché è
ius receptum del diritto vivente che
in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motiva
l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (sez. U n. 47127 d
24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). Naturalmente, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina
reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in mi superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di conda
(Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del
21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014,
COGNOME, Rv. 260847) e deve tener conto, nella determinazione della pena, oltre che del criter indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pe stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. p (sez. U n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv, 270073).
L’ordinanza impugnata, nel conteggio degli incrementi previsti per i reati-satellite d sentenze di condanna di cui ai punti 1, 2 e 3, non ha fatto cenno alle ragioni sottese singole opzioni comminatorie.
3.Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, 06/03/2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente