Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
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avverso la sentenza in data 12.7.2022 della Corte di Appello di Napoli
sul ricorso proposto da NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12.7.2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti (capi 18, 20, 31 e 32 dell’imputazione), ma avendo, a parziale modifica della pronuncia resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito del primo grado di giudizio, riqualificato le cessioni di cui ai capi 31 e ai sensi dell’art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 ha rideterminato la pena, quantificata in 6 anni e 2 mesi di reclusione ed C 32.000 di multa dal giudice di prime cure, in 5 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 28.000 di multa.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce che né la motivazione né il dispositivo della sentenza consentivano di comprendere se e quale sanzione accessoria gli fosse stata inflitta ai sensi degli artt. 29 e 32 cod. pen. posto che in conseguenza della rideternninazione della pena gli era stata revocata la pena l’interdizione legale e “sostituita la pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici con l’interdizion temporanea dai pubblici uffici”, dicitura questa che non consentiva di comprendere come potesse operare la sostituzione della suddetta pena accessoria implicando l’utilizzo del termine “sostituzione” l’indicazione di una pena diversa da quella originariamente disposta.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 81 cod. pen. e al vizio motivazionale, che gli aumenti applicati ai della continuazione non possono essere più gravosi rispetto alla pena comminabile per i singoli reati considerati singolarmente. Lamenta pertanto in ordine alla rideterminazione della pena l’omissione motivazionale rispetto alla pronuncia di primo grado che aveva applicato ai fini della continuazione l’aumento estremamente gravoso di un anno ed otto mesi, senza specificare quale fosse il reato più grave sul quale era stata determinata la pena base, né i singoli incrementi applicati per ciascuno degli altri reati ex art. 81 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Seguendo l’ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell’impugnazione in sede di legittimità, il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente rispetto al primo, attenendo alla preliminare verifica della pena principale inflitta all’imputato, deve essere dichiarato inammissibile.
Mentre emerge in assoluta chiarezza che il reato più grave sia stato considerato dai giudici del gravame, ad integrazione dell’omissione motivazionale in cui era incorsa la pronuncia di primo grado, quello di cui al capo 18), venendo indicato il ben maggiore quantitativo di stupefacente oggetto di cessione rispetto agli altri reati in contestazione, deve rilevarsi in primo luogo che nessuna violazione dell’art. 81 cod. pen. è riscontrabile in ordine agli aumenti applicati fini della continuazione che, anche vagliando la maggiorazione della pena base complessivamente applicata (un anno e due mesi), è di gran lunga inferiore a quella applicabile per ciascun reato ove singolarmente considerato, così escludendosi alla radice un cumulo materiale surrettiziamente operato tra le pene.
In secondo luogo, la Corte distrettuale ha puntualmente distinto i singoli aumenti in relazione al titolo di reato, più ampia essendo la maggiorazione
applicata per la cessione di cui al capo 20) qualificata ai sensi dell’art. 73 primo comma (sei mesi di reclusione) rispetto a quella relativa alle condotte ricondotte alla fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73 quinto comma, pari, quanto alla pena detentiva, per quelle di cui al capo 31) a sei mesi di aumento e per l’unica cessione di cui al capo 32) ad ulteriori due mesi e, quanto alla pena pecuniaria, ad C 6.000 per il capo 31) e ad ulteriori C 2.000 per il capo 32). La differenziazione dei singoli aumenti in relazione alla tipologia dei reati consente di ritenere puntualmente rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, semmai dovendosi registrare un errore di calcolo nell’applicazione dei singoli aumenti per le condotte di cui al capo 31) che tuttavia risultando a pieno beneficio dell’imputato non può costituire motivo di censura difettando in capo all’imputato il necessario interesse all’impugnativa. Invero, a fronte della preannunciata maggiorazione di due mesi di reclusione e di C 2.000 di multa per ognuna di esse, il computo complessivo, malgrado le quattro cessioni ascritte al prevenuto, si è tradotto in soli tre aumenti in luogo di quattro.
Risultando pertanto la determinazione del trattamento sanzionatorio conforme ai principi cardine enucleati da questa Corte in forza dei quali in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite al fine di consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269), la sentenza impugnata non può ritenersi passibile di alcuna censura.
Quanto alle pene accessorie oggetto RAGIONE_SOCIALE doglianze articolate con il secondo motivo, deve rilevarsi che l’interdizione dai pubblici uffici segue obbligatoriamente, ex art. 29, comma 1, cod. pen., nella forma perpetua, alla condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e nella durata di cinque anni, alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. In quanto obbligatoria per legge e predeterminata nella specie e nella durata, ad essa non si applica l’art. 37 cod. pen., applicabile alle sole pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale (Sez. 2, n. 53001 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268541).
Essendosi nel caso di specie ritenuta la continuazione tra le varie cessioni di stupefacenti sub judice, occorre far riferimento al principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve aver riguardo per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione, ma
quella inflitta in concreto per la violazione più grave, ovverosia tenendo conto della incidenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale (v. Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 06/12/2017, COGNOME, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 270240; Sez. 6, n 17616 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 240067; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, COGNOME, Rv. 237118): criterio al quale, avuto riguardo alla pena detentiva fissata per il reato più grave pari a quattro anni e sei mesi di reclusione, deve ritenersi si sia uniformata la Corte partenopea, malgrado l’evidente lapsus calami in cui è incorsa nella redazione tanto della motivazione quanto nel dispositivo, avendo disposto “la sostituzione della pena dell’interdizione temporanea dai pp.uu. imposta a COGNOME e COGNOME NOME con l’interdizione temporanea dai pp.uu”.
Non soltanto infatti, essendo stata prevista con la sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato, in conseguenza della pena inflittagli, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la sostituzione di una pena accessoria mai pronunciata sarebbe priva di senso logico, ma in ogni caso, la pena accessoria, quale che fosse quella disposta dal Tribunale, è stata sostituita con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza che la sua natura obbligatoria, rientrando la pena del reato più grave nella forbice tra i tre ed i cinque anni, richiedesse alcuno specifico onere motivazionale. Conseguentemente il vizio lamentato ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., volto ad evidenziare esclusivamente un’incertezza del comando contenuto nella pronuncia gravata, deve ritenersi per le sovra esposte ragioni insussistente.
Il ricorso deve, conclusivamente essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma, equitativamente fissata come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende Così deciso in data 21.3.2024