Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11946 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRI il 15/04/1989 avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Pescara udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratire generale NOME COGNOME che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 29 novembre 2024, accoglieva parzialmente l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra una pluralità di fatti-reato giudicati con otto sentenze di condanna, di cui le prime quattro avevano ad oggetto reati contro il patrimonio, di cui agli artt. 648, 628 e 629 cod. pen. e le ulteriori avevano ad oggetto altrettanti episodi di evasione.
Il giudice dell’esecuzione riconosceva il vincolo della continuazione fra le prime quattro sentenze e rideterminava per tale gruppo di reati la pena complessivamente in anni sei, mesi uno giorni dieci di reclusione e 1690 euro di multa, nonchØ fra i fatti di cui al secondo gruppo, rispetto ai quali rideterminava la pena in anni tre e mesi uno di reclusione.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato denunciando violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod pen avendo il giudice applicato degli aumenti in continuazione per il primo gruppo di reati in ragione di pochi mesi per ciascuno.
2.2 Con il secondo motivo contestava il limite degli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione con la sentenza della Corte di Appello di L’ Aquila del 5 luglio 2017.
In particolare, lamentava la mancata applicazione del principio di cui, ex pluribus, Sez. 1 n. 45161 del 27/10/2004, secondo cui il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la riconosciuta continuazione fra piø reati separatamente giudicati
con sentenze, ciascuna delle quali per piø violazioni unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve prima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello piø grave e solo successivamente, sulla pena rideterminata per quest’ultimo dal giudice operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME deposita conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
1.1. E’ certamente fondato il motivo relativo al mancato scorporo dei reati già posti in continuazione dal giudice della cognizione.
Il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a piø condanne, ciascuna per piø reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato piø grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare “ex novo” l’aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato piø grave posto alla base del nuovo computo. (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009 Rv. 243375)
Il principio sopra richiamato non trova applicazione per i reati del gruppo due, che sono isolate ipotesi di evasione, rispetto alle quali non doveva procedersi ad uno scorporo di fatti già posti in continuazione dal giudice della cognizione, ma per quelli del gruppo uno, ove la condanna sub tre, emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 5 luglio 2017 Ł comprensiva di una pluralità di reati che andavano scorporati, prima di procede alla determinazione finale.
1.2 Altrettanto carente Ł il provvedimento impugnato sotto il profilo motivazionale, poichØ Ł principio ribadito da questa Corte che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269)
In motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) .
Il provvedimento impugnato Ł privo della benchŁ minima motivazione in ordine alle ragioni degli aumenti operati, poichØ il giudice dell’esecuzione, anzichŁ, come corretto, procedere allo scorporo a al ricalcolo delle singole porzioni di pena in aumento, motivando il quantum degli aumenti operati, ha utilizzato un metodo a contrario decurtando dalla pena complessiva, inflitta in fase di cognizione, piccole porzioni di pena, così di fatto contraendo – senza motivazione alcuna – di molto i vantaggi correlati sul piano sanzionatorio al riconoscimento del vincolo del continuazione.
Proprio l’entità degli aumenti operati, di poco discosti sotto il profilo quantitativo dalla pena inflitta in sede di cognizione, rende ineludibile una motivazione accurata che consenta di verificare il rispetto dei parametri normativi di cui all’art. 81 cod. pen.
Anche sottoquesto aspetto il provvedimento impugnato si appalesa errato e deve essere annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per nuovo esame in ragione dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per
nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME