Reato Continuato: La Cassazione Sull’Obbligo di Motivazione dell’Aumento di Pena
L’istituto del reato continuato rappresenta un fondamentale strumento di mitigazione della pena, permettendo di unificare più condotte criminose sotto un unico disegno. Tuttavia, come si determina l’aumento di pena per i reati meno gravi? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sull’obbligo del giudice di motivare in modo adeguato la quantificazione della sanzione, anche quando i criteri appaiono concisi.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato con due distinte sentenze, una per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (reato più grave ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 309/90) e una per molteplici episodi di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90), chiedeva e otteneva in fase esecutiva il riconoscimento del reato continuato. La Corte d’Appello, individuata la pena-base in tre anni di reclusione per il reato associativo, la aumentava di otto mesi per tutti gli altri episodi di spaccio. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un’insufficiente motivazione in merito all’entità di tale aumento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato Continuato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il provvedimento della Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di reato continuato. Le censure del ricorrente sono state giudicate generiche e volte a sollecitare una rilettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, specialmente a fronte di una motivazione del giudice di merito non manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza si sofferma su due aspetti cruciali che meritano un’analisi approfondita.
L’Obbligo di Motivazione del Giudice
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giudice, nel quantificare la pena in caso di reato continuato, esercita un potere discrezionale che deve essere però sempre motivato. Citando un precedente specifico (Sez. 1, n. 800/2021), la Corte ricorda che l’obbligo motivazionale non riguarda solo la scelta della pena-base per il reato più grave, ma si estende anche all’entità dei singoli aumenti per i cosiddetti reati-satellite. Questa motivazione deve rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito dal giudice, basandosi sui parametri degli artt. 132 e 133 del codice penale.
La Corretta Applicazione nel Caso di Specie
Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva giustificato l’aumento di otto mesi “alla luce della pluralità delle sostanze stupefacenti detenute ed al dato dimensionale”. Per la Cassazione, questa motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta pienamente sufficiente e adeguata. Il riferimento esplicito alla varietà e alla quantità della droga costituisce un criterio fattuale concreto che giustifica logicamente la misura dell’aumento di pena, adempiendo così all’obbligo motivazionale richiesto dalla legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena non è mai arbitraria. Anche una motivazione concisa è valida se ancorata a elementi concreti e specifici desumibili dagli atti, come la natura e la quantità delle sostanze in un processo per droga. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un ricorso contro la quantificazione della pena ha speranza di successo solo se è in grado di dimostrare una palese illogicità o una carenza totale di motivazione, e non semplicemente proponendo una valutazione diversa e più favorevole dei fatti.
Quando si applica il reato continuato, come si calcola la pena finale?
Si parte dalla pena stabilita per il reato più grave (pena-base) e la si aumenta per ciascuno degli altri reati commessi (reati-satellite), in modo che la pena complessiva sia inferiore a quella che risulterebbe dal cumulo materiale delle singole pene.
Il giudice deve sempre spiegare perché ha deciso un certo aumento di pena per i reati-satellite?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice è tenuto a motivare l’entità dei singoli aumenti di pena, anche in modo sintetico, per rendere trasparente e controllabile il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della sanzione finale.
È sufficiente motivare l’aumento di pena facendo riferimento alla quantità e varietà di droga?
Sì. In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che il riferimento alla ‘pluralità delle sostanze stupefacenti’ e al ‘dato dimensionale’ costituisce una motivazione adeguata e sufficiente a giustificare l’aumento di pena per i reati-satellite in materia di stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 571 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 19/10/1997
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, determinare il trattamento sanzionatorio a seguito di accoglimento della istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME ha fissato come pena base quella di anni tre inflitta per il reato di cui all’art.74 d.P.R. 309/90 con la sentenza della Co appello di Roma del 31 gennaio 2022 ed ha fissato in mesi otto l’aumento per la continuazione, con riferimento alle varie violazioni dell’art.73 d.P.R. 309/90 di cui a sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 marzo 2016, alla luce della pluralità delle sostanze stupefacenti detenute ed al dato dimensionale, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale;
Ritenuto, infatti, che in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare d potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1 – , Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01);
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione con riferimento al trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento della continuazione;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.