Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25639 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25639 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 11/01/1976
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del TRIBUNALE DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria a firma del difensore, avv. NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 23 dicembre 2024, il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento dell’ist avanzata da NOME COGNOME ha riconosciuto il vincolo della continuazione t i reati giudicati con le sentenze ivi indicate e ha rideterminato la pena comples in anni tre, giorni quindici di reclusione ed euro 930,00 di multa.
Avverso tale ordinanza ricorre il COGNOME deducendo due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio motivazione. Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per il r continuato, avrebbe individuato quale pena base ) per il reato più grave ) quella irrogata con la sentenza sub 1) emessa dal Tribunale di Palermo del 15 maggio 2012, con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di ra sequestro di persona alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa. Il Tribunale, tuttavia avrebbe omesso di scorporare i due reati pos continuazione dalla suddetta pronuncia.
Inoltre, non avrebbe motivato gli aumenti di pena – non contenuti n proporzionati – applicati in relazione ai reati-satellite e né avrebbe spie ragioni per cui aveva applicato il medesimo aumento di pena sia con riguardo a reato di furto aggravato consumato giudicato con la sentenza sub 3) dell’istan sia per il furto tentato giudicato con la sentenza sub 5).
Si deduce altresì la violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto in relazione al reato satellite di cui alla sentenza sub 5) avrebbe operato un aum di due mesi di reclusione ed euro 80 di multa, superiore a quello disposto giudice dell’esecuzione con l’ordinanza annullata con rinvio dalla Corte cassazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli aumenti di pena disposti p reati satellite. In particolare, il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare per il reato giudicato con la sentenza sub 2) dell’istanza, non avrebbe operat riduzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. per il rito abbreviato, nè a specificato in motivazione se avesse tenuto conto di tale riduzione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte con cui ha chies l’accoglimento del ricorso sul rilievo per cui il Tribunale di Palermo, nel determi la pena per il reato continuato, avrebbe omesso di scorporare i reati giudicati sentenza sub 1) per i quali era stata riconosciuta la continuazione.
Il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, in adesione all conclusioni del PG, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudic dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per l
continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle qua per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dappr scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 214 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845 – 01).
Laddove debba procedere alla rideternninazione della pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente con sentenze, ciascuna delle qua per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., il gi dell’esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice d cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e so successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
Questa Corte regolatrice ha, inoltre, ha affermato che, nel procedere al rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione del disciplina del reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può quantificare aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal g della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).
Nell’ipotesi, che ricorre nella specie, di annullamento con rinvio, a seguito ricorso del solo condannato, dell’ordinanza di applicazione della disciplina del re continuato, il giudice dell’esecuzione incontra l’ulteriore limite del divi reformatio in peius, il quale è violato ove egli, in sede di giudizio dì rinvio ridetermini la pena in misura superiore a quella determinata all’esito del pri giudizio, non potendosi in nessun caso ammettere che l’imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che mirava a rimuovere (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, Rv. 286892 – 01; n. 9861 del 1993, Rv. 195434 – 01).
Nella specie, il Tribunale di Palermo, dopo avere attestato la sussisten dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi dal ricorren ed accertati con le sentenze indicate nell’istanza, ha rideterminato il compless
trattamento sanzionatorio individuando il reato più grave in quello oggetto de sentenza sub 1), senza tuttavia scindere dal vincolo della continuazione i due re giudicati con detta pronuncia (rapina e sequestro di persona) e senza individua quale tra essi fosse quello più grave, al fine di operare sulla pena per lo s irrogata l’aumento per i reati satellite.
L’ordinanza impugnata ha altresì omesso di esplicitare le ragioni dell’ent dell’incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, disattendendo i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, le q hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena b deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consenti controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale p determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satelli la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81 cod. pen., sia della fu rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2 COGNOME, Rv. 282269 – 01).
La richiamata pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’en degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rap proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che ri rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Si è altresì affermato che, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in mod distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a r una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entit essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferi dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01).
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione si è limitato ad indicare l’en dell’incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite, se tuttavia aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se n generico riferimento alla circostanza che si trattasse di reati tentati o consumati. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a ritenere assolto l’onere motivazion richiesto al fine di giustificare l’aumento complessivo disposto per ciascuno d reati posti in continuazione.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, il quale si dovrà tener conto ch nel determinare l’aumento per i reati satellite, il giudice del rinvio è ten rispetto del divieto di reformatio in pejus, non potendo condurre alla
determinazione di una pena superiore a quella determinata all’esito del prim giudizio (Sez. 5, n. 34071 del 04/07/2024, Esperto, cit.). Inoltre, dovrà t
conto che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pe
soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il g deve specificare in motivazione di aver tenuto conto dì tale riduzione (Sez. 1,
12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01)
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Palermo in diversa composizione.
Così è deciso, 16/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
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