Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15871 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAGLIALATELA NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 21/10/2015, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati ex artt. 453 e 459 cod. pen. e ex artt. 81 e 464 cod. pen. e per l’effetto – unificati gli stessi sotto il vincolo de continuazione – lo ha condanNOME alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3.240,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, ordinando anche la confisca e distruzione delle marche da bollo in sequestro e, infine, dichiarando la falsità di altre marche.
1.1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/02/2021, ha confermato la pronuncia di primo grado.
1.2. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 03/09/2021, ha annullato senza rinvio tale sentenza, quanto al reato sub b) della rubrica, commesso fino al mese di ottobre 2012, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; la Corte ha poi annullato la suddetta pronuncia anche con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, limitatamente ai fatti non prescritti, rinviando gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli e dichiarando, infine, inammissibile il ricorso quanto al resto.
1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio – ha ridetermiNOME la pena inflitta all’imputato nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex artt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 81 cod. pen., in relazione agli artt. 533 comma 2 e 546, comma 1, lett. e) n. 2 cod. proc. pen. relativamente alla mancata individuazione del numero di episodi ex art. 464 cod. pen., in relazione ai quali è stato operato un aumento pari a mesi due e giorni dieci di reclusione, essendo stata adottata una motivazione apparente. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. (ossia, avendo ritenuto di non poter procedere alla rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni assunte nel corso del giudizio di merito) ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Nella contestazione non vi è alcuna specificazione, in ordine al tempus commissi delicti inerente a ciascuna delle apposizioni di marca contraffatta. Il Giudice del rinvio, però, piuttosto che procedere alla individuazione delle singole violazioni, residue rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione e, all’esito, effettuare
relativi aumenti per continuazione, si è limitato a indicare un aumento di carattere complessivo; sarebbe stato necessario, invece, precisare quante violazioni ex art. 464 cod. pen. residuassero, all’esito della intervenuta prescrizione di una serie di episodi e, all’esito, operare gli aumenti in base al criterio di computo già fissato. La valutazione effettuata dalla Corte territoriale nel giudizio rescissorio, al contrario, è stata fondata – in maniera impropria – esclusivamente sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell’imputato, mentre avrebbe dovuto essere compiuta in base al numero degli episodi accertati.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
All’indomani dell’annullamento con rinvio, disposto esclusivamente ai fini della rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, la Corte distrettuale ha effettivamente proceduto alla ridefinizione della pena finale. Coglie però nel segno la deduzione difensiva, laddove sottolinea come l’errore contenuto nella sentenza avversata sì annidi nella mancata indicazione dell’entità – rispetto alla pena base, fissata per il più grave reato ex artt. 453-459 cod. pen. – dei singoli aumenti operati per continuazione e, a monte di ciò, nella omessa individuazione degli episodi ex art 464 cod. pen. residui, all’esito della parziale declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.
In linea AVV_NOTAIO, può anzitutto richiamarsi il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), secondo la quale: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». La medesima pronuncia ha precisato, altresì, che l’impegno motivazionale richiesto, quanto alla determinazione dei singoli aumenti di pena, deve essere parametrato all’entità degli stessi e deve presentare connotazioni tali da consentire la necessaria verifica, sia circa il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, sia quanto all’osservanza dei limiti previsti dall’art. 81 c pen., sia quanto al fatto che non sia stato effettuato, in realtà, un surrettizio cumulo materiale di pene.
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3.1. Per completezza di analisi, occorre affrontare anche il tema dello specifico interesse a impugnare, a fronte di una decisione eventualmente non conforme a tale principio di diritto, perché priva della specificazione dell’entità dei singoli aumenti. Soccorre ancora la medesima sentenza Pizzone delle Sezioni Unite, laddove in motivazione può leggersi quanto segue «Prima di formulare il principio di diritto, sintesi di quanto sin qui ritenuto, occorre ancora dare conto di quel rivo giurisprudenziale secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il “quantum” dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). Si è al proposito sostenuto che se il principio devolutivo dell’appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l’impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè). Ma quando, all’inverso, il rilievo è strumentale alla contestazione della assenza della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, o della sua contraddittorietà o manifesta illogicità, non è possibile sostenere che occorre l’esplicitazione da parte dell’impugnante di uno specifico interesse perché all’evidenza quest’interesse ricorre e si concreta nella determinazione di un più favorevole trattamento sanzioNOMErio».
3.2. La difesa, nel caso di specie, ha ampiamente dimostrato di avere uno specifico interesse all’impugnazione, non avendo manifestato alcuna acquiescenza, rispetto all’entità dell’aumento complessivo per continuazione determiNOME dalla Corte territoriale. E infatti, dall’individuazione specifica del numero di episodi residui, rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione e, consequenzialmente, dall’applicazione del criterio di calcolo, già fissato dal Tribunale, da adoperare in relazione a ciascun aumento, potrebbe derivare secondo l’ipotesi difensiva – una diminuzione dell’entità complessiva dell’aumento ex art. 81 cod. pen. In sostanza la doglianza, pur non dichiarandolo in maniera esplicita, in realtà si incentra non solo sull’entità dei singoli aumenti a titolo di continuazione, bensì anche (conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Pizzone, in tema di interesse a proporre impugnazione), proprio sull’entità complessiva dell’incremento sanzioNOMErio.
Nella concreta fattispecie ora al vaglio di questo Collegio, la Corte di appello di Napoli è giunta ad infliggere la pena finale di anni due e mesi dieci di reclusione ed C 2.500,00 di multa, partendo da una pena base, fissata in relazione al reato sub a), pari ad anni due, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; tale pena è stata poi aumentata, ex art. 81 cod. pen. alla sopra indicata pena finale. Non risultano considerati, quindi, gli aumenti relativi ai singoli episodi.
In primo grado, però, era stato fissato un aumento, relativamente a ciascuna delle violazioni ex art. 464 cod. pen., da computare in ragione di cinque giorni di reclusione ed euro venti di multa (così è indicato alla pagina n. 27 della sentenza del 21/10/2015). Il mandato valutativo contenuto nella sentenza rescindente, quindi, si articolava in una duplicità di profili, così sintetizzabili:
individuazione del numero di episodi che si potessero fissare al mese di novembre 2012 e che, pertanto, non fossero ancora prescritti (dal momento che la dichiarazione di estinzione per prescrizione aveva interessato gli episodi posti in essere fino a tutto il mese di ottobre dell’anno 2012);
in conseguenza di tale individuazione, determinazione dell’aumento da operare per continuazione, mediante moltiplicazione del criterio di computo di cinque giorni di reclusione e venti euro di multa (stabilito dal Tribunale e restato intonso, nei successivi giudizi) per il numero degli episodi che fossero risultati non coperti dalla prescrizione.
Tale operazione non è stata effettuata, nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale fatto esclusivo riferimento – in sede di determinazione dell’aumento a titolo di continuazione – alla “obiettiva gravità dei fatti”, nonché al “numero di marche cadute in sequestro” e, infine, alla “peculiare scaltrezza manifestata dall’imputato, di professione avvocato”.
Occorre verificare, a questo punto, se la rideterminazione della pena possa essere immediatamente effettuata in sede di legittimità, o se risulti necessario disporre l’annullamento con rinvio alla Corte di appello, affinché proceda alla corretta indicazione della pena. Stante l’attuale veste dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come risultante all’indomani dell’intervento dell’art. 1 comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, è consentito alla Corte di cassazione procedere alla nuova determinazione sanzioNOMEria, sulla base degli elementi desumibili dal giudizio di merito. Il tutto in ossequio al tenore letterale ed alla ratio legis del novellato art. 620, cod. proc. pen., che ha ampliato la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena, al fine di garantire la rnassima
accelerazione in sede di definizione del processo penale (si veda Sez. 2, n. 48997 del 13/10/2017, COGNOME, Rv. 271324 – 01).
Attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati, il calcolo del trattamento sanzioNOMErio non può che dipanarsi secondo il seguente iter, del tutto necessitato:
fissazione della pena base, dalla quale muovere in vista dei successivi incrementi, in anni due, mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 2000,00 di multa;
individuazione della presenza di iscrizioni a ruolo risalenti al novembre 2012, che possono essere indicate – all’esito di un semplice controllo degli atti – nel numero di undici e che rimangono, pertanto, escluse dalla sopra indicata declaratoria di estinzione per prescrizione;
applicazione del criterio di computo stabilito dal Tribunale (pari a cinque giorni di reclusione ed euro venti di multa per ciascun episodio ex art. 464 cod. pen.) agli undici fatti residui e, consequenzialmente, fissazione dell’aumento complessivo da considerare, si sensi dell’art. 81 cod. pen., in 55 giorni di reclusione ed euro 220 di multa.
All’esito delle operazioni sin qui descritte, la pena finale può essere agevolmente rideterminata in anni due, mesi nove e giorni quindici di reclusione ed euro 2.220,00 di multa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; la pena può infine essere emendata direttamente da questa Corte, nei termini sopra chiariti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in anni due, mesi nove, giorni quindici di reclusione e 2.200,00 euro di multa.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.