Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29314 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2014 del TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con il provvedimento in esame il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Prima Sezione Penale della Cessazione (sentenza n. 43507 del 2023), ha ridetermiNOME la pena inflitta in continuazione nei confronti di COGNOME NOME in anni 1 e mesi reclusione ed euro 900 di multa, in me/ius rispetto alla precedente misura complessiva
della pena disposta nel provvedimento annullato in anni 3, mesi 1 di reclusione ed euro 1032 di multa e ovviando al vizio rilevato dalla sentenza rescindente, con una motivazione che ha affrontato specificamente la misura degli aumenti disposti per ciascun titolo di reato computato nella continuazione criminosa.
NOME ha proposto ricorso contro la citata ordinanza, emessa a seguito d annullamento con rinvio, proponendo un unico motivo, con cui ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per assenza di congrua esplicitazione delle ragioni d singoli aumenti per i reati-satellite, illogicamente conteggiati nella stessa entità presenza della differente gravità dei fatti avvinti in continuazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.La giurisprudenza di legittimità, come del resto richiamato nella sentenza rescindente, ha d tempo indicato le linee guida per corrispondere agli obblighi motivazionali in tema di compu della pena nel reato continuato, approdando ad un risultato condiviso con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Ry. 282269, che ha chiarito come, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il r più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Con la precisazione, che il grado di imp motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli st tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previs cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
2.Ebbene, concentrando l’attenzione sull’ultimo inciso del richiamo così illustrato, osserv collegio che il giudice di rinvio – oltre ad attenersi al principio di diritto che gli ha ricalcolare i singoli incrementi per le fattispecie-satellite nel rispetto del divieto della reformatio in peius (sez. U n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 2687:35) – li ha individuat partitamente, in misura estremamente contenuta e del tutto prossima ai minimi di legge, pervenendo al risultato finale di significativo favore per il condanNOME. Né è possibile ancor per di più genericamente, la lacuna della motivazione alla sanzione eclittale in astratto prev della norma incriminatrice per i singoli reati o ai distinti dettagli della condotta divisata o nell’altro provvedimento giurisdizionale di cognizione, rimanendo riservata alla discrezional del giudice dell’esecuzione, nel rispetto degli artt. 132 e 133 cod. pen., la sce
quantificazione del trattamento sanzioNOMErio e degli aumenti per le figure satellite, tanto ove questi ultimi siano conteggiati in misura profondamente esigua. Nel caso in scrutinio, de resto, il giudice del rinvio ha complessivamente dato conto delle opzioni effettuate avu riguardo “alla gravità del fatto, desunta dalle modalità dell’azione, della capacità a delinq del condanNOME e del danno arrecato” ed ha, di conseguenza, operato gli aumenti per i reatisatellite sulla pena- base prevista per il reato più grave.
3.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24/05/2024
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