Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29566 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Pomigliano d’Arco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 28/03/2024 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 28 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, quale Giudice dell’esecuzione, pronunciandosi sull’istanza presentata da NOME COGNOME, ex art. 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili indicate nei punti 1 e 2 de provvedimento impugnato.
Per l’effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME in executivis la Corte di appello di Genova rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in dieci anni, dieci mesi di reclusione e 7.000,00 euro di multa.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensive.
Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli att. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico attraverso il quale si era giunti alla quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato a NOME in dieci anni, dieci mesi di reclusione e.7.000,00 euro di multa.
Non risultavano, infatti, correttamente indicati né il reato più grave su cui doveva essere calcolata la pena base per gli aumenti di pena previsti per la continuazione, essendo soltanto individuata la pena di una delle due sentenze i cui reati venivano sottoposti a unificazione, né i criteri in base ai quali sulla pena base doveva essere disposto l’aumento di pena, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’applicare i quali occorreva tenere ulteriormente conto del fatto che entrambe le decisioni presupposte erano state adottate all’esito di giudizio abbreviato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che con l’istanza presupposta NOME COGNOME chiedeva
il riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 29 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2023, e la sentenza emessa dalla stessa Corte il 4 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2022.
Tale istanza veniva accolta dalla Corte di appello di Genova, che, però, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, quantificato in dieci anni, dieci mesi di reclusione e 7.000,00 euro di multa, ometteva di individuare il reato più grave su cui calcolare la pena base per gli aumenti per la continuazione, limitandosi a indicarla in otto anni e sei mesi di reclusione e 6.600,00 euro di multa, mediante il richiamo della sentenza in cui tale trattamento sanzionatorio era stato applicato, senza enucleare la fattispecie di maggiore gravità.
Ne discendeva che la piattaforma su cui calcolare gli aumenti di pena applicati a NOME a titolo di continuazione non è rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Ai Fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 – 01).
Tale incongruità dosimetrica dovrà, pertanto, essere emendata dalla Corte di appello di Genova, che procedere a una nuova individuazione della pena base su cui calcolare gli aumenti di pena irrogati a NOME nel rispetto della giurisprudenza che si è richiamata (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, cit.)
Deve, al contempo, evidenziarsi che il provvedimento impugnato si presenta carente anche sotto un altro profilo, relativo all’indicazione della consistenza degli aumenti applicati per i reati satellite sulla pena base, che appare individuata dalla Corte di appello di Genova in palese contrasto con il principio per cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto
titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 -01).
La necessità di un giudizio dosimetrico analitico sui singoli elementi che giustificano il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di c:oncreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01). .
Deve, infine, evidenziarsi che il Giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena irrogata a NOME COGNOME in conformità dei principi di diritto richiamati, dovrà tenere ulteriormente conto del fatto che entrambe le decisioni presupposte erano state adottate all’esito di giudizio abbreviato, con la conseguenza che, la quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato, ex art. 671 cod. proc. pen., dovrà essere effettuata considerando la necessità di applicare la diminuente per il rito speciale con cui, nelle due ipotesi, si è proceduto nei confronti dell’imputato.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito dalla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso il 13 giugno 2024.