Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37433 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37433 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in GERMANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati mediante due sentenze della medesima Corte, rispettivamente emesse il 17/07/2019 (passata in giudicato il 04/11/2021) e il 17/07/2018 (passata in giudicato il 17/05/2019), rideterminando la pena complessiva inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni diciannove e mesi quattro di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo mancanza di motivazione dell’impugnata ordinanza, in quanto l’aumento della pena per la continuazione non sarebbe stato motivato adeguatamente dal giudice dell’esecuzione, il quale pure ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale istituto. Viene avversata dalla difesa, in particolare, l’entità dell’aumento per continuazione operato in sede esecutiva, con riferimento ai delitti sub 1) e 2) della sentenza del 17/07/2019; in ipotesi difensiva, il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a confermare – senza fornire adeguata motivazione, sul punto specifico – gli incrementi sanzioNOMEri già effettuati in sede di cognizione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Riprendendo la sintesi già effettuata in parte espositiva, si può dire che il giudice dell’esecuzione ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati mediante due sentenze, pronunciate a carico di COGNOME; questi si duole, dunque, esclusivamente dell’entità dell’aumento disposto dalla Corte territoriale, limitatamente a due dei reati satellite.
2.1. Giova anzitutto riassumere il calcolo della pena, come diversamente effettuato in sede di cognizione e, ora, in executivis .
All’esito dei diversi giudizi, risultano adottati i seguenti parametri di commisurazione della
pena:
a) la sentenza n. 2949/2018 della Corte di appello di Catanzaro del 17/07/2018 (passata in giudicato il 15/05/2019), di conferma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro e relativa a due episodi di estorsione consumata, ha stabilito una pena base pari ad anni sette di reclusione ed euro 7.000,00 di multa; l’aumento ex art. 81 cod. pen., correlato all’estorsione satellite, ha portato la sanzione ad anni nove e mesi nove di reclusione ed euro 10.500,00 di multa; la riduzione per il rito prescelto ha consentito di fissare la pena finale nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 7,000,00 di multa.
In tal caso, quindi, l’aumento di pena detentiva applicato a titolo di continuazione, in relazione alla seconda estorsione, avente veste di reato satellite, Ł stato pari ad anni due e mesi nove di reclusione;
b) la sentenza n. 2618/2019 della Corte di appello di Catanzaro del 17/07/2019 (passata in giudicato il 04/11/2021), di conferma della sentenza del Tribunale di Catanzaro del 11/10/2017 e relativa ai delitti di cui agli artt. 416bis , 56-629 commi primo e secondo, in relazione all’art. 628 terzo comma n. 3 cod. pen., ha determiNOME la pena base, individuata in relazione al reato associativo, nella misura di anni quattordici di reclusione; il primo aumento ex art. 81 cod. pen. Ł stato pari ad anni uno e mesi otto di reclusione, mentre il secondo incremento sanzioNOMErio, inerente al reato di violenza privata, Ł stato pari a mesi quattro; ciò ha portato i giudici del merito a fissare la pena finale in anni sedici di reclusione; la Corte di cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 610 cod. pen. e previa elisione del relativo aumento sanzioNOMErio – ha annullato la relativa condanna, così rideterminando la pena finale in anni quindici e mesi otto di reclusione.
In tal caso, l’aumento complessivo a titolo di continuazione, riferito ai due reati satellite, Ł stato pari ad anni due di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione, a mezzo del provvedimento impugNOME, ha unificato sotto il vincolo della continuazione tute le suddette fattispecie delittuose, giudicate con le due succitate sentenze, rideterminando la pena complessiva in anni diciannove e mesi quattro di reclusione; a tale esito, la Corte territoriale Ł pervenuta in forza del seguente calcolo: – la pena base Ł stata stabilita, per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., giudicato con la sentenza n. 2618/2019 sopra indicata sub b), in anni quattordici di reclusione (sarebbe a dire, nella stessa misura che era stata individuata in sede di cognizione);
Ł stato operato un primo aumento per continuazione, relativamente all’estorsione satellite della medesima sentenza n. 2618/2019 sopra indicata sub b), che Ł stato fissato in anni uno e mesi otto di reclusione (un incremento, quindi, esattamente corrispondente a quello che era stato disposto in sede di cognizione);
sono stati stabiliti, infine, due successivi incrementi, con riferimento agli ulteriori due reati (entrambi ora divenuti satellite), che erano stati prima autonomamente giudicati mediante la sentenza n. 2949/2018 sopra indicata sub a), venendo fissati aumenti in anni due e mesi nove di reclusione per ciascuno dei due fatti .
2.2. L’allora reato satellite della sentenza sub a), in definitiva, ha comportato il medesimo aumento che era stato stabilito dal giudice della cognizione; il reato che aveva determiNOME la pena base della medesima condanna, invece, ha assunto la veste di reato satellite ed ha comportato un incremento sanzioNOMErio della medesima entità di quello che, al tempo, era l’unico reato avente tale veste.
Può ritenersi insussistente, allora, qualsivoglia ipotesi di errore nel calcolo della pena, così come di riforma peggiorativa, trattandosi di deduzioni che, del resto, non vengono neanche formulate dalla difesa.
Stando al principio di diritto che governa la materia, Ł necessario motivare circa l’entità dell’aumento operato a titolo di continuazione, con riferimento ai reati in relazione ai quali l’incidente di esecuzione venga reputato meritevole di accoglimento (Ł sufficiente, sul punto, richiamare il dictum di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite››). Occorre quindi che il giudice, laddove proceda alla determinazione della pena complessiva – quale risultato della ritenuta unificazione di singoli reati sotto il vincolo della continuazione – non solo individui il reato piø grave e specifichi la pena base fissata in base a questo, ma proceda anche all’indicazione – sorretta da adeguata motivazione – dei distinti aumenti di pena, correlati a ognuno dei reati satellite; tanto al fine di permettere una compiuta verifica, sia in ordine al rispetto della relazione di proporzionalità fra le singole pene, sia relativamente al fatto che non venga effettuato – in maniera surrettizia – un cumulo materiale fra pene.
Le Sezioni Unite COGNOME hanno anche precisato, inoltre, come il grado di impegno motivazionale postulato, relativamente ai singoli aumenti di pena, sia correlato all’entità degli stessi.
A ciò può aggiungersi, infine, il fatto che il giudice di merito – nel procedere al calcolo dell’incremento sanzioNOMErio in modo distinto, relativamente a ciascuno dei reati satellite non Ł tenuto a motivare dettagliatamente per ciascuno di essi, allorquando stabilisca aumenti di esigua entità; in tale ipotesi, infatti, deve reputarsi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. (sul punto, si veda Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
3.1. Nella concreta fattispecie, l’impugNOME provvedimento – sebbene non si soffermi specificamente a motivare sull’entità di ogni singolo aumento – delinea adeguatamente il contesto criminale nel quale si vanno a inquadrare i diversi episodi. Vengono ben descritti, infatti, sia il ruolo apicale svolto dal condanNOME nell’organizzazione ndranghetistica di riferimento, sia le attività estorsive poste in essere, volte al controllo del territorio e delle attività economiche ed imprenditoriali attive sul territorio. Non manca, nell’avversata decisione, un pur stringato richiamo ai canoni della adeguatezza e della proporzionalità, rispetto alla gravità dei fatti posti in essere.
3.2. Del resto, la critica difensiva riveste un carattere meramente oppositivo: non viene minimamente spiegato, infatti, quali elementi rilevanti, eventualmente, siano stati tralasciati nella determinazione della sanzione, così esprimendo una critica meramente contestativa. In tal modo, la censura non riesce a scalfire la saldezza dell’impugNOME provvedimento, risolvendosi in una critica dal solo carattere assertivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME