Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
ud,ta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, ha più volte ribadito che, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189);
che principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto);
che, nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto che l’aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva non solo individuando il reato più grave stabilito per la pena base in applicazione del criterio dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ma anche calcolando l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite, specificando l’entità dei singoli aumenti di pena, ritenendo congri quelli previsti per gli illeciti per cui era già
stata riconosciuta continuazione c.d. interna nella sentenza sub b), così come indicata nel provvedimento impugnato, e, dunque, non discostandosene e, al contrario, motivando il diverso aumento relativo al reato divenuto satellite di cui alla sentenza sub a), come enumerata nell’ordinanza impugnata (v. p. 2 del provvedimento impugnato), in ragione della maggiore quantità di sostanza stupefacente indicata e, quindi, della più intensa offensività della condotta;
che, pertanto, l’impugnazione risulta manifestamente infondata in quanto non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nell’ordinanza impugnata;
che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/02/2024.