Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43527 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43527 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con cui, il 16 febbraio 2023, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati accertati con:
sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria, emessa in data 7 marzo 2013, riformata dalla Corte di appello della stessa città in data 5 maggio 2014, irrevocabile 1’8 giugno 2015, per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 12-quinquies della L. 356/1992, aggravato ai sensi dell’art. 7 L. 203/1991, commesso in data 10 marzo 2008 in Reggio Calabria, di condanna, applicata la diminuente per il rito, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione (processo c.d. «RAGIONE_SOCIALE»);
sentenza della Corte di assise di Palmi, emessa in data 30 luglio 2013, riformata dalla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, in data 27 luglio 2015, irrevocabile 1’11 ottobre 2017, per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, aggravato ex artt. 61, n. 6, cod. pen. e. 7 L. 575/1965, capo VV, commesso in epoca prossima e successiva all’8 maggio 2003, artt. 81, 110, 629 cod. pen., capo V, commesso dall’I. ottobre 2006 fino al 30 novembre 2006 in Palmi, artt. 81, 110, 629 cod. pen., aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, capo Y, commesso dall’i maggio 2007 al 30 agosto 2007 in Palmi, art. 648 cod. pen., capo HH, commesso il 22 maggio 2007, artt. 81, 110, 371 ter cod. pen. aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, capo TT, commesso il 18 aprile 2007 in Roma, artt. 81, 110, 371 ter cod. pen. aggravato ex art. 7 D.L. 152/1991, capo UU, commesso il 3 agosto 2006 in Reggio Calabria, artt. 81, 110, 629 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 6, cod. pen. e art. 7 D.L. 152/1991, capo BB, commesso dall’i. gennaio 2007 al 30 settembre 2007 in Palmi, di condanna, riconosciuta la continuazione interna, alla pena di diciassette anni e cinque mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa (processo c.d. «Cosa mia»).
Il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la riconducibilità dei reati sopra indicati al medesimo disegno criminoso, ha ridetermiNOME la pena finale in diciannove anni ed un mese di reclusione e 14.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni dodici di reclusione ed euro 13.500,00 di multa, per il reato di cui al capo V della alla sentenza sub b), sopradetta, aumentata, per la medesima condanna, di anni due di reclusione per il delitto di cui al capo VV, di mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo Y, di anni 1 di reclusione per il delitto di cui al capo BB, di mesi nove di reclusione per il delitto di cui al capo HH, di mesi sei di reclusione per il delitto
di cui al capo TT e di ulteriori mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo UU, oltreché di un anno e otto mesi di reclusione per il delitto di cui alla condanna sub a), sopracitata, tenuto conto della gravità dei fatti e del ruolo rivestito della COGNOME nello svolgersi della vicenda delittuosa ed applicata, sempre per quest’ultimo illecito, la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo – del quale si darà atto, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione – con il quale denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, secondo comma, 133 cod. pen. e 671, cod. proc. pen., ed il corrispondente vizio di motivazione, con specifico riferimento alla quantificazione dell’aumento operato per il reato di cui alla sentenza indicata alla lettera a).
La ricorrente stigmatizza, in particolare, l’erroneità dell’indicata rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del beneficio de quo agitur in ragione del fatto che il giudice dell’esecuzione, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto tenere in debito conto la valutazione già effettuata in sede di cognizione laddove, in grado di appello, era stata ridotta la pena in considerazione della pregressa incensuratezza.
Si duole, inoltre, dell’illogicità argonnentativa dell’ordinanza con riguardo alla sperequazione tra gli aumenti apportati sulla pena base, determinati, in forza di determinazione di evidente illogicità, in misura largamente inferiore per i reati di cui alla sentenza sub b), pure di maggiore gravità rispetto a quello oggetto della formulata istanza ex rt. 671 cod. proc. pen..
Il provvedimento impugNOME sarebbe, pertanto, affetto da tangibile deficit razionale, risultando, di fatto, impossibile effettuare il prescritto controllo sull’uso del potere discrezionale da parte del giudice dell’esecuzione il quale, peraltro, ha irrogato, a titolo di aumento per la continuazione, una sanzione eccedente i minimi edittali.
Infine, inadeguato risulterebbe, nella prospettiva della ricorrente, il quantum sanzioNOMErio attribuito per l’illecito punito nel procedimento c.d. «RAGIONE_SOCIALE», nell’ambito del quale, come già rilevato nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ad altri imputati, versanti in identica posizione, sono stati applicate sanzioni più miti.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’accoglimento del ricorso sul rilievo che la mancanza, nell’ordinanza impugnata, della motivazione di ciascun singolo aumento sanzioNOMErio per i reati cc.dd. satellite preclude lo svolgimento di una compiuta verifica del percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della pena, tanto più necessaria laddove, come nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione si sia discostato dai parametri di determinazione della pena che hanno ispirato la decisione di quello di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Giova premettere, in diritto, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Su un piano generale, risulta, d’altro canto, consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente a dimostrare l’adeguatezza della pena rispetto all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giud (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189).
Principi non dissimili sono stati espressi dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determiNOME la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento
sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., 273533 – 01).
3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, partendo dal presupposto che l’aumento di pena per la continuazione non va operato in modo onnicomprensivo, ha determiNOME la pena complessiva non solo individuando il reato più grave stabilito per la pena base in applicazione del criterio dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ma anche calcolando gli aumenti di pena in modo distinto per i reati satellite e specificando l’entità dei singoli aumenti di pena nella misura ritenuta equa.
Così facendo, ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati, con riferimento non soltanto ai reati satellite accertati con la sentenza resa nel procedimento c.d. «Cosa mia», per i quali la determinazione degli aumenti è già stata operata in sede di cognizione, ma anche a quello di fittizia attribuzione di beni o altre utilità che è valso a NOME COGNOME la condanna nel procedimento c.d. «RAGIONE_SOCIALE».
Sostiene, in proposito, la ricorrente che l’incremento apportato per il reato, accertato nell’ambito del procedimento c.d. «RAGIONE_SOCIALE» sia illegittimo, innanzitutto, perché realizzato in spregio dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., già valutati ed applicati dal giudice di cognizione, e, precipuamente, in misura eccedente il minimo edittale.
La doglianza è priva di pregio.
In effetti, la Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di cognizione, pur ritenendo di dover diminuire la pena irrogata in primo grado a cagione dello stato di incensuratezza della COGNOME, ha considerato il ruolo da lei svolto in concreto nella vicenda illecita e negato la concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla sua allarmante personalità ed alla gravità della condotta da lei tenuta, in tal modo pervenendo all’applicazione, per il reato di cui all’art. 12-quinquies L. 356/1992, della pena di quattro anni di reclusione, di gran lunga superiore al minimo edittale, che ha aumentato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 e, infine, ridotto a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione per la scelta del rito.
In perfetta linea di continuità con il descritto percorso si pone quello seguito dal giudice dell’esecuzione, il quale ha ineccepibilmente ridetermiNOME la pena motivando in maniera coerente a quanto valutato e conseguentemente stabilito nel merito ed applicato una pena (due anni e sei mesi di reclusione, ante riduzione per il rito) che, tenuto conto dell’aumento
per l’aggravante speciale, risulta, in sostanza, pari o prossima al minimo edittale.
Parimenti infondata è la censura vertente sulla asserita sperequazione di aumenti tra i diversi reati satellite.
La Corte di assise di appello, invero, ha, per un verso, pedissequamente mutuato gli incrementi sanzioNOMEri frutto del riconoscimento, in cognizione, della continuazione tra tutti i reati per i quali la COGNOME è stata condannata nel procedimento c.d. «Cosa Mia», ed ha, quindi, applicato, per il diverso reato accertato nel procedimento c.d. «COGNOME», un aumento tutt’altro che sproporzioNOME, muovendosi nella cornice delle irrevocabili decisioni di merito (ed in ossequio, dunque, del canone sancito da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735, che ha chiarito come «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna») e tenendo conto, in virtù di argomentazioni tutt’altro che irragionevoli, della specificità di ciascun addebito.
Non dissimili sono le valutazioni che si impongono in relazione alla residua obiezione della COGNOME, che invoca parità di trattamento rispetto al germano NOME, come lei imputato nel procedimento c.d. «RAGIONE_SOCIALE», al quale è stata applicata, a titolo di continuazione per i reati ivi accertati, pena inferiore a quella stabilita nel provvedimento della cui legittimità qui si discute, nonché ai coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, pure chiamati a rispondere, nel parallelo troncone del procedimento definito con rito ordinario, delle medesime fattispecie.
La ricorrente trascura, in proposito, il dato connesso alla piena autonomia delle decisioni, adottate da giudici diversi in separati contesti processuali ed a fronte di distinti compendi istruttori, e concernenti posizioni che non possono dirsi connotate dalla denunciata identità dei presupposti, avuto riguardo, tra l’altro, alla singolarità del contributo arrecato da ciascuno degli imputati, alla rispettiva capacità a delinquere ed alla diversità del reato associativo base sul quale calcolare l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen..
La contestazione si palesa, vieppiù, irrimediabilmente generica perché non accompagnata dalla precisa indicazione del tenore dell’addebito mosso a NOME COGNOME e riferita ad una differenza di pena (indicata nella misura di sei mesi di reclusione) in sé tutt’altro che esorbitante e frutto, piuttosto, del fisiologic apprezzamento ordinariamente demandato all’autorità giurisdizionale.
La decisione impugnata si palesa, dunque, legittima perché adottata in ossequio ai canoni ermeneutici che regolano la materia ed in forza di un apparato motivazionale non contraddittorio né illogico.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.