Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50274 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50274 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata. udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di NAPOLI, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 19/05/2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria – decidendo all’esito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 21/06/2016 – in riforma della sentenza emessa il 25/03/2013 dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni sedici di reclusione ed C 38.000,00 di multa, in ordine a un capo di imputazione riferito al reato previsto dall’art.74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 nonché a reati fine contestati ai sensi dell’art.73 dello stesso T.U.
La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.25177/2019, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dal predetto imputato ha ravvisato un difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base operata dalla Corte territoriale e pari, per il reato contestato al capo 5) (ai sensi degli artt. 110 cod.pen. e 73 e 80, comma 2, T.U. stup. con le ulteriori aggravanti previste dall’art.7 del d.l. n.152/1991 e dall’art.4 della I. 16/03/2006, n.146), ad anni venti di reclusione; in particolare, la Suprema Corte ha rilevato che i giudici del rinvio non avevano distinto la pena per il delitto dall’aumento per l’aggravante, non consentendo quindi la verifica della congruità della sanzione; ha altresì dedotto che le circostanze addotte ai fini della concessione delle attenuanti generiche non erano stati apprezzate ai fini della determinazione della pena; ha quindi ritenuto necessario che la Corte territoriale motivasse con precisione e accuratezza in ordine alla determinazione della pena, distinguendo tra pena base del delitto e aumenti per l’aggravante e per la continuazione.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio e con la sentenza indicata in epigrafe, ha premesso le evidenze probatorie emerse nei precedenti giudizi di merito e dalle quali era risultato che il ricorrente aveva rivestito una posizione di rilievo in un sodalizio dedito al narcotraffico internazionale, essendo allo stesso stato delegato il compito di sovrintendere al recupero di tutti i carichi di stupefacente importati in Italia e oggetto dell contestazioni, occupandosi – tra l’altro – dell’individuazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio dei carichi e tanto anche in relazione al reato contestato al capo 5) e già ritenuto come quello più grave rispetto agli altri oggetto dell’imputazione; rilevando, altresì, come tale ruolo di rilievo emergesse anche dal fatto che al COGNOME erano in più occasioni state affidate le somme di denaro necessarie per l’organizzazione delle importazioni della merce di copertura oltre che il suo ruolo di pianificatore e di programmatore dell’attività del sodalizio, con ampia autonomia decisionale ed assunzione di correlativa responsabilità.
La Corte territoriale ha quindi determinato la pena base per il reato contestato al capo 5) in misura medio-bassa rispetto al trattamento edittale, ritenendo adeguatamente provati sintomi di resipiscenza anche in considerazione del comportamento tenuto dopo la scarcerazione avvenuta nel giugno del 2019 – che aveva determinato anche la documentata revoca della misura di prevenzione già applicata – e della condotta complessivamente collaborativa tenuta dall’imputato oltre che della sua volontà di reinserimento sociale e nel circuito lavorativo; ha quindi quantificato la pena base in anni dieci di reclusione ed C 26.000,00 di multa, aumentata ad anni quindici di reclusione ed C 39.000,00 di multa ai sensi dell’art.80, comma 2, del T.U. stup., di ulteriori anni due di reclusione per il capo 1), di mesi sei di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il capo 3) e di ulteriori anni uno di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il capo 4); per una sommatoria di anni diciotto e mesi sei di reclusione ed C 45.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito alla misura finale di anni dodici e mesi quattro di reclusione ed C 30.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e la carenza di motivazione – in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in riferimento agli artt. 81 e 132 cod.pen.; ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare rispetto agli aumenti apportati alla pena base per i capi 1), 3) e 4) della rubrica; deducendo altresì di come, a fronte di due delitti contestati ai sensi degli artt. 73 e 80 T.U. stup., la Corte – per uno dei due reati aveva applicato il doppio dell’aumento rispetto all’altro senza addurre alcuna motivazione a sostegno del differente trattamento sanzionatorio, discendendone la violazione dei citati articoli atteso che non sarebbe stato possibile controllare l’uso del potere discrezionale nella quantificazione della pena.
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge e la carenza o comunque la contraddittorietà e illogicità della motivazione – in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in riferimento agli artt. 81 e 132 cod.pen..
Ha dedotto che doveva ritenersi incomprensibile e disarmonica la sanzione irrogata in continuazione per il reato contestato ai sensi dell’art.74 del T.U. stup., per il quale era stato apportato un aumento di pena di due anni di reclusione, di gran lunga superiore a quella inflitta per gli altri reati satellite, affermazione d ritenersi in contrasto con l’individuazione di un’altra fattispecie contestata ai sensi degli artt.73 e 80 T.U. stup. come reato più grave, senza giustificazione in ordine alla scelta sanzionatoria.
Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto che la Corte – nell’adeguarsi al dictum della pronuncia di annullamento con rinvio in punto di distinta indicazione degli specifici aumenti di pena apportati per ciascun reato satellite – avrebbe omesso di motivare rispetto all’entità degli aumenti singolarmente apportati; richiamando, sul punto, il principio di diritto espresso da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in base al quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Il motivo è infondato.
In riferimento al citato principio di diritto, le Sezioni Unite hanno difatti chiarito che il citato obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi; dovendosi ritenere consolidato – e non smentito da tale arresto – il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; difatti, come espressamente dato atto nella pronuncia, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); mentre, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).
Tali principi sono stati poi ribaditi da Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005; la quale ha specificato che l’obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena
irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi come – una volta determinata la pena base per il reato più grave, come individuato nelle precedenti sentenze di merito e in ordine a un punto sul quale si era perfezionato il giudicato – la Corte territoriale abbia applicato un aumento assai contenuto della pena stessa (determinata in anni quindici, dopo l’applicazione dell’aggravante di cui all’art.80 del T.U. stup.), nella misura di soli due anni di reclusione per la fattispecie associativa e, rispettivamente, di sei mesi e di un anno per gli altri due reati satellite, in diretta conseguenza del differente trattamento edittale previsto per le fattispecie medesime.
Dovendosi quindi, in conclusione, ritenere adeguato il mero riferimento operato nella premessa della parte della motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio – alla pregressa e complessiva valutazione degli elementi previsti dall’art.133 cod.pen. e alla conseguente possibilità di “ridurre in senso più favorevole la pena all’imputato seguendo il solco delle direttrici indicate dal Supremo Collegio”.
Anche il secondo motivo, con il quale è stato censurato il concreto aumento di pena apportato per il reato associativo rispetto ai reati fine contestati ai sensi degli artt. 73 e 80 T.U. stup., è infondato.
Difatti, una volta determinato come reato più grave e con statuizione sulla quale si è formato il giudicato, quello contestato al capo 5) ai sensi degli artt. 73 e 80 T.U. stup., non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà intrinseca nell’aver apportato un aumento superiore di pena per il reato associativo rispetto agli altri due reati fine, anche in considerazione del differente trattamento edittale previsto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Cor6igliere estensore
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il esidente