Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17042 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17042 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richi formulata da NOME COGNOME, intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunal Bergamo in data 16 dicembre 2020, irrevocabile il 3 gennaio 2021, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2 irrevocabile il 14 maggio 2021. Ha, dunque, determinato la pena complessiva in quattro anni e undici mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Il Giudice, ritenuta l’omogeneità dei beni tutelati, il ristrettissim temporale della condotta e la medesimezza del modus operandi, ha individuato come più grave il reato di cui all’art. 628 cod. pen. di cui alla prima con (tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) e determinato aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen. in quattro mesi di reclusione e euro 200,00 di multa per gli ulteriori reati giudicati con la stessa sen quindi complessivamente in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per tutti i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Bergamo ragione di otto mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per c:iascuno dei del di furto aggravato e di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per cias reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Ricorre NOME per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo denuncia difetto di motivazione in punto di quantificazion dell’aumento di pena per ciascun reato c.d. satellite.
Il provvedimento manca del tutto di qualsiasi elemento sulla scorta de quale comprendere il percorso logico-argomentativo in base al quale sono stat determinati i singoli aumenti.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 81 comma 2 cod. pen e 671 cod. proc. pen.
La difesa contesta la legittimità dell’aumento di pena, pari a otto mesi reclusione ed euro 100,00 di multa, applicato al reato-satellite di furto aggra cui alla sentenza del 16 dicembre 2020, giacché superiori a quello deciso d giudice della cognizione, il quale aveva applicato l’aumento di sei mesi reclusione ed euro 150,00 di multa. Il giudice dell’esecuzione avrebbe violato divieto di reformatio in peius e il principio di diritto affermato con Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con conclusioni scr depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Privo di pregio è il primo motivo.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice dell’esecuzione ha motivato il riconoscimento della continuazione ed ha, coi -rettamente e in conformità a quanto stabilito dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., individ reato più grave – quello giudicato con la sentenza pronunciata in data 22 ap 2021 – in ragione della misura della pena inflitta nel giudizio di cognizione.
Con riferimento agli aumenti di pena per i reati di minore gravità quelli oggetto della stessa sentenza, sia quelli oggetto della sent pronunciata in data 16 dicembre 2020 – il giudice dell’esecuzione si è limitat indicarlo nel quantum, applicando tuttavia aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. di modesta entità.
Se è ben vero che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determina la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto pe ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, 282269), è altrettanto pacifico – come in quella stessa occasione la Corte precisato – che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai sing aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di ver che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in rel agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati í limiti previsti dall pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».
Ciò che è avvenuto nel caso di specie, a ragione della modestia degl aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen..
Inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza è il secon motivo di ricorso.
La difesa ha invocato il principio espresso da Sez. U n. 6296 d 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamen sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato contin non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura super
a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabi condanna».
E’, tuttavia, nel lamentare una modifica peggiorativa del trattamen sanzionatorio da parte del Giudice dell’esecuzione, non ha allegato la sentenza fine di consentire al Collegio di svolgere la doverosa verifica in punto di congr degli aumenti stabiliti per i reati satellite e la sentenza de qua, pur presente in copia nel fascicolo di questa Corte, è priva della pagina n. 7, precipuame quella in cui il giudice del merito ha trattato della dosimetria della pena.
Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
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Il Presidente