Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26910 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627,,, c.p.p., sulla richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione ad una serie di reati per i quali, in tempi diversi, al COGNOME erano state applicate le pene ritenute di giustizia, in virtù delle sentenze di condanna pronunciate da diverse autorità giudiziarie nei suoi confronti, rideterminava la pena a suo carico nella misura di anni dodici, mesi due, giorni venti di reclusione e di euro 5.600,00 di multa.
Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il COGNOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81, 648, 597, c.p.p., 187 1 disp. att. t
Con requisitoria scritta del 6.2.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa NOME COGNOME, chiede che il ricorso venga accolto
Il ricorso va accolto, perché sorretto da motivi fondati.
Come è noto, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 c.p. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, c.p., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (cfr. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Rv. 280216; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione GLYPH del GLYPH trattamento GLYPH sanzionatorio GLYPH per GLYPH effetto
dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Rv. 268735).
Consolidato appare anche l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81, c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261)
In questo contesto va tenuto conto della regola dettata dall’art. 187 disp. att. c.p.p. per la determinazione della violazione più grave, ai fini dell’applicazione della disciplina del concorso formale e della continuazione in sede esecutiva, secondo cui “si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni dei reati si è proceduto con giudizio abbreviato”, interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento condivisibile, nel senso che ai fini dell’applicazione della disciplina del concorso formale e 2 del reato continuato in sede esecutiva, l’individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena (cfr. Sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Rv. 242198; Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, Rv. 285865; Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, v. 286206). rA-,
Tanto premesso gruoice ..; ell esecuzione non ha seguito un percorso motivazionale pienamente conforme a tali principi.
Il COGNOME, infatti, è stato condannato con sentenza irrevocabile della corte di appello di Palermo del 22.11.2019 alla pena di anni quattro mesi cinque giorni dieci di reclusione per il reato di rapina aggravata commesso il 10.4.2018 ai danni della filiale del RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza irrevocabile della corte di appello di Palermo del 30.11.2020, il COGNOME era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e di euro 2000,00 di multa, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, commessa in danno dell’Ufficio Postale di San Nicola L’Arena, in Trabia, il 27.3.2018 e il 30.4.2018, nonché di furto aggravato, commesso in Palermo il 26.3.2018, e di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Trabia e in Palermo il 30.4.2018.
Il G.U.P. presso il tribunale di Trapani, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9.12.2021, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le indicate sentenze, rideterminando la pena inflitta al COGNOME nella misura di anni setternesi ~quattro di reclusione e di euro 2400,00 di multa.
Con sentenza irrevocabile del 23.2.2021, infine, la corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza con cui il G.U.P. presso il tribunale di Palermo, in data 11.2.2020, aveva condannato il COGNOME alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per una serie di reati in materia di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate. Il giudice dell’esecuzione, nell’accogliere l’istanza difensiva, ha ritenuto più grave il reato di cui al capo A) della sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Palermo alla luce della pena di anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa, come determinata dal giudice di merito, operando su di essa un aumento per la contestata recidiva aggravata, giungendo alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 2500,00 di multa, assunta come base di computo per la disciplina della continuazione. Su tale pena operava, poi, un aumento di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa per ciascuna delle altre cinque rapine per le quali il COGNOME era stata condannato e di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per ciascuno degli altri cinque
reati per i quali il ricorrente era stato del pari condannato, giungendo alla pena complessiva di anni diciotto mesi quattro di reclusione ed euro 8500,00 di multa, ridotta per la scelta del rito abbreviato, alla pena finale di anni dodici mesi due giorni venti di reclusione ed euro 5600,00 di multa. Diverse, dunque, appaiono le criticità individuabili nella motivazione del giudice dell’esecuzione, denunciate dal ricorrente.
Da un lato, infatti, risulta violato il principio della reformatio in peius con riferimento alla quantificazione della pena operata dal giudice della cognizione, perché il G.U.P. presso il tribunale di Palermo aveva disposto sulla pena-base fissata in anni sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa, un aumento di un terzo, ai sensi dell’art. 63, co. 4, c.p., in considerazione della ritenuta recidiva, giungendo alla determinazione della pena su cui operare gli aumenti a titolo di continuazione, nella misura di anni otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa, laddove, come si è visto, il giudice dell’esecuzione, pur partendo dalla stessa pena-base, ha effettuato, peraltro immotivatamente, un aumento pari a due terzi. Dall’altro, non solo gli aumenti operati a titolo di continuazione risultano del tutto privi di motivazione, ma essi sono stati effettuati in misura superiore a quanto fissato dal giudice della cognizione, che , per ciascuna delle rapine di cui ai capi c) ed e), aveva effettuato un aumento di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa, mentre per ognuno dei reati di lesioni personali volontarie, un aumento di mesi due di reclusione.
5. Le indicate aporie e omissioni del percorso motivazionale giustificano, pertanto, l’annullamento con rinvio al tribunale di Palermo in qualità di giudice dell’esecuzione, in diversa composizione, affinché colmi le evidenziate lacune, uniformandosi ai principi dli diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma il 6.3.2024.