Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27104 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 04/03/1995
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove correttamente sono indicati i plurimi elementi che depongono per la piena riferibilità della condotta criminosa all’odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’aumento effettuato a titolo di continuazione per il reato oggetto del presente procedimento ( mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa) considerato eccessivo rispetto a quello (mesi 1 uno di reclusione) effettuato in relazione ai reati satellite oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 16/01/2020 e divenuta irrevocabile è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato continuato, qualora la violazione più grave sia tra quelle già giudicate, come nella specie, il giudice del procedimento in corso deve soltanto stabilire l’ulteriore aumento da applicare alla pena già inflitta per la violazione più grave “La giurisprudenza di questa Corte (…) ha avuto già modo di precisare che, in tal caso, alla pena inflitta con la sentenza irrevocabile si aggiunge la frazione di pena in aumento per la continuazione per i reati accertati nel giudizio in corso con la conseguenza che il giudice non può riconsiderare e rideterminare, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., l’entità di quella pena definitiva, per il princ della intangibilità della stessa” (Sez. 3, Sentenza n. 20915 del 26/04/2013, COGNOME, Rv. 255778, in motivazione Sez. 1, n. 44255 del 16/10/2024, COGNOME, Rv. 287283);
Nel caso di specie, la sentenza impugnata, una volta individuato il reato più grave nella truffa giudicata con sentenza irrevocabile e mantenuta ferma la pena complessivamente irrogata con quella pronuncia, ha determinato l’aumento di pena relativo al reato di truffa oggetto del presente procedimento in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, motivando adeguatamente in merito a siffatto aumento ( cfr. pag. 9).
Il ricorrente, senza allegare specifici elementi che avrebbero potuto comportare una diversa determinazione dell’aumento di pena, invoca genericamente, la violazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte in tema di continuazione in executivis, secondo il quale il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5,n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv.245987).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, anche applicando detto principio all’ipotesi di specie e, dunque, al riconoscimento della continuazione “esterna” ad opera del giudice della cognizione, è necessaria una precisazione sull’effettivo contenuto di tale operazione di rideterminazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
Ad avviso del Collegio, infatti, ove venga individuato quale reato più grave quello già giudicato in continuazione con altri reati con sentenza definitiva, il giudice della cognizione, ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve necessariamente procedere alla determinazione degli aumenti di pena, secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., per tutti i reati satellite, sia questi oggetto della sua cognizione o già giudicati. Con riferimento a questi ultimi, la “rideterminazione” della porzione di pena incontra il limite posto dal divieto di reformatio in peius – nel senso che il giudice non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite già giudicati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez. U, n. 6296 dei 24/1.1/2016, dep. 2017,COGNOME, Rv. 268735) mentre con riferimento all’ulteriore reato satellite da unificare, il giudice è tenuto a valutar l’equità e proporzionalità della pena senza essere vincolato al quantum di pena già inflitto per gli altri reati satellite e deve adempiere all’onere motivazionale sul
perché di tale entità rispetto agli altri reati satellite essendo stato chiarito da questa Corte, anche nel suo più ampio Consesso, che il grado di impegno
motivazionale richiesto al giudice in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato i
rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si s
operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del
24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
considerato che nella specie il giudice ha pertinentemente sottolineato che l’aumento per la continuazione era giustificato per ” la non esigua gravità della
condotta, la non esiguità del profitto conseguito, l’indole delittuosa del’imputato e la negativa personalità”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.