Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15445 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 10/04/1956
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
i dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
Corte d’appello di Brescia, con la quale era stata applicata la pena concordata ai s
599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni
2. Lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge in ordine al calcolo del in quanto la riduzione per le concesse attenuanti generiche avrebbe dovuto applicarsi
aumenti disposti per i reati satellite, ex art. 81 cpv.
3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggett
appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e
a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sente
ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla forma volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sull
ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 – n. 944 del 23 Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01). Orbene, é rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi d ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01). Va ribadito che, in calcolo della pena per il reato continuato, è necessario innanzitutto individuare la vi grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto dell applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di compar circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta de la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la con (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 , COGNOME, Rv. 272211 – 01).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibft il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il 5bnsiglier
GLYPH tensore r. DEPOSITATA GLYPH Presidente