Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a San NOME il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 15/05/2025 (corretta con provvedimento del 28/05/2025);
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe (corretta con provvedimento del 28 maggio 2025) la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 del codice di rito, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole e condannato con i seguenti provvedimenti irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 luglio 2002; 2) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 6 luglio 2015; 3) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 2 marzo 2017; 4) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 16 giugno 2022.
1.1. La Corte territoriale osservava che con la sentenza sub 2) era stato già riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato ex art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza n. 1 e che con precedente ordinanza pronunciata in data 16 ottobre 2020 dalla medesima Corte distrettuale, sempre quale giudice dell’esecuzione, era stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui alle sentenze nn. 2 e 3. Pertanto, il giudice dell’esecuzione riteneva che i reati di cui alle sentenze nn. 3 e 4 fossero delitti fine dell’associazione di stampo mafioso di cui alle sentenze nn. 1 e 2, della quale NOME COGNOME era stato al vertice dal febbraio 2010 sino al marzo 2011 nell’ambito della articolazione di ‘ndrangheta operante nei territori calabresi di San NOME, Bovalino e comuni limitrofi.
1.2. Con la stessa ordinanza veniva, invece, respinta la richiesta di riconoscimento a titolo di fungibilità della custodia cautelare sofferta da NOME COGNOME nei procedimenti denominati ‘Armonia’, ‘NOME Fehida’ e ‘Reale’, così come anche la domanda di retrodatazione dell’inizio della detenzione subita per il processo ‘Mandamento’ (sentenza n.4) a quella per il processo ‘Reale’ (sentenza n.1).
1.3. In particolare, a seguito del riconoscimento della continuazione (e della disposta correzione), il giudice dell’esecuzione rideterminava la pena in complessivi anni ventitré e mesi uno di reclusione ed euro 1.450,00 di multa, partendo dalla pena base di anni dodici di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato sub F) della sentenza n.4 ritenuto più grave, aumentata ad anni
quattordici e mesi sei di reclusione ed euro 1.450,00 di multa per l’estorsione in danno di NOME COGNOME di cui al capo F) e per il capo C4) della stessa sentenza n.4, aumentata di anni due di reclusione per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. accertato con la sentenza n.1, aumentata di anni quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza n.1, aumentata di anni due e mesi sette di reclusione per i delitti ex art. 347-bis cod. pen. di cui alla sentenza n.3 (capi A, B e C).
1.4. La domanda di riconoscimento della fungibilità del periodo di custodia cautelare sopra indicata veniva, invece, respinta ai sensi dell’art. 657, comma 4, del codice di rito perché i reati oggetto della richiesta erano successivi al periodo di carcerazione dedotto come fungibile.
1.5. Quanto poi alla istanza di retrodatazione la Corte territoriale osservava che non era sufficiente, ai fini dell’accoglimento della richiesta, la mera compatibilità temporale per integrare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 297, comma 3, del codice di rito.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. pr pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al diniego del riconoscimento della fungibilità.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito poiché, a suo dire, l’ordinanza impugnata non potendo negare la sussistenza della continuazione (trattandosi di reati accertati sulla base di una unica fonte di prova rappresentata da intercettazioni protrattesi per quaranta giorni presso l’abitazione del condannato) ha, però, determinato il trattamento sanzionatorio in maniera non corretta e prossima al cumulo materiale delle pene, incorrendo in svariati errori tra cui la mancata considerazione del reato di cui al capo B) della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 luglio 2015 (la n.2) e l’omessa spiegazione per cui gli aumenti di pena per i reati satellite differenti da quello associativo di cui alla sentenza sub 2) erano stati mantenuti immutati rispetto al giudizio di cognizione.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 297, comma 3, del codice di rito; al riguardo osserva che il richiamo al citato art. 297, comma 3, operato dal giudice dell’esecuzione è del tutto inconferente vertendosi in materia di esecuzione ed avendo egli chiesto la retrodatazione della detenzione per il processo ‘Mandamento’.
2.3. Con il terzo motivo il condannato si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. della manifesta illogicità della motivazione della ordinanza in questione per non avere comparato la sua posizione con quella del coimputato NOME COGNOME nonostante la specifica deduzione sul punto (condivisa anche dal Procuratore generale), per non avere preso in considerazione la ipotesi estorsiva di cui capo B) della sentenza n.2., per la omessa spiegazione delle ragioni per le quali sono state lasciate inalterate le pene fissate in sede di cognizione ad eccezione del reato associativo della sentenza sub 2) e per avere, in tal modo, mantenuto più elevate le pene irrogate per i reati comuni accertati con la sentenza n.3 rispetto a quelle inflitte per i reati aggravati ai sensi dell’ar 416-bis.1. cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione rispetto alla istanza di fungibilità ed al punto B) della domanda di continuazione sostenendo, in particolare, che la carcerazione patita sine titulo nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALE‘ doveva essere riconosciuta fungibile con la pena inflitta per il reato associativo di cui al procedimento penale ‘Reale 1’ non ostandovi l’art. 657, comma 4, del codice di rito.
2.5. Con il quinto motivo NOME COGNOME lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine al punto C) della sua richiesta con la quale aveva chiesto che, una volta espiata la pena del reato associativo, per effetto del riconoscimento della continuazione tra i reati associativi dei procedimenti ‘Armonia’ e ‘Reale 1’ con l’applicazione della fungibilità per la detenzione sine titulo espiata nel processo ‘Fheida NOME‘, la retrodatazione della detenzione per i reati di cui al procedimento ‘Mandamento Ionico’ consumati nello stesso periodo del reato associativo del processo ‘Reale 1’ (2010) ed alcuni (capo M) prima ancora del reato associativo (luglio 2009).
Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente argomentato sulle questioni oggetto del ricorso insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato. In particolare, con il quarto ed ultimo dei motivi nuovi si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 130 e 666 del codice di rito in quanto la correzione del 28 maggio 2025 non avrebbe risolto un errore materiale (riguardante la pena conseguente l’avvenuto riconoscimento della continuazione), ma avrebbe effettuato, in realtà, una nuova valutazione della originaria domanda con la conseguente nullità del provvedimento di correzione. In data 30 ottobre 2025 è stata, infine, depositata articolata memoria di replica rispetto alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Come noto, il più alto consesso di questa Corte ha stabilito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; in particolare, è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01; conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
2.1. Ciò posto, si rileva che l’ordinanza impugnata non risulta conforme ai principi sopra richiamati considerato che – dopo avere individuato il reato più grave e la pena base – non ha però motivato in modo adeguato rispetto agli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione, essendosi limitata ad indicare che la relativa pena già stabilita in sede di cognizione era congrua impedendo, in tal modo, di verificare l’avvenuto rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
2.2. L’impugnazione è fondata anche con riferimento alle censure relative al diniego della fungibilità (con conseguente assorbimento delle questioni inerenti la richiesta di retrodatazione della pena) in ordine alla pena inflitta, con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pronunciata il 1° luglio 2002, per il reato associativo commesso tra il 1998 ed il 1999 rispetto alla custodia cautelare sofferta dall’odierno ricorrente dal 6 maggio 2008 per un periodo di mesi dieci e giorni nove; deve infatti ricordarsi che il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272101; conforme Sez. 1 n. 17531 del 22/03/2023, Rv. 284435; anche Rv. 243809).
Il ricorso, al contrario, deve essere dichiarato inammissibile per il resto.
3.1. In particolare, il motivo aggiunto riguardante la correzione dell’ordinanza impugnata è manifestamente infondato perché è stato rettificato un mero errore aritmetico del calcolo della pena conseguente il riconoscimento della continuazione, già chiaramente deducibile dall’ originario provvedimento.
3.2. Inammissibili, per la loro genericità, risultano pure le censure riguardanti la lamentata disparità di trattamento tra estorsione tentata e consumata e oW’ parallelo con con il coimputato NOME COGNOME non essendo state illustrate, in modo specifico, le ragioni poste a fondamento di tali doglianze, consistendo le stesse in una generica censura priva dell’indicazione degli elementi di fatto indicativi della dedotta illogica sperequazione. Inoltre, si ricorda che la disparità di trattamento sanzionatorio non costituisce motivo di ricorso deducibile anche alla luce dell’autonomia valutativa di cui il decidente dispone.
3.3. Parimenti inammissibile per genericità deve essere dichiarato anche il quinto motivo, non essendo stato esplicitato il fondamento giuridico della richiesta di ‘retrodatazione’ della detenzione rispetto ai reati indicati e mancando
tra l’altro, anche l’indicazione della data alla quale si vorrebbe anticipare la medesima detenzione.
In conclusione, l’ordinanza impugnata – fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione – deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e della fungibilità con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per nuovo esame sul punto alla luce dei principi sopra richiamati; il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile per il resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di imputazione del presofferto alla pena inflitta per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell’ 1 luglio 2002 ed alla determinazione della pena per continuazione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.