Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 novembre 2023 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha pronunciato sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione e della sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e della detenzione domiciliare avanzata da NOME COGNOME in relazione alle seguenti sentenze:
Corte di appello di Genova del 10 maggio 2022, irrevocabile il 3 aprile 2023 per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624b1s, 625 e 605 cod. pen. commessi a Loano 1’8 aprile 2019 e a Pietra Ligure il 22 marzo 2019;
Tribunale di Torino del 3 febbraio 2022, irrevocabile 1 1 11 maggio 2023, per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 624b1s, 625, n. 2, cod. pen., commessi a Torino il 26 febbraio 2019, 28 settembre 2019, 5 ottobre 2018, 8 ottobre 2018, 23 ottobre 2018, 25 marzo 2019, 27 marzo 2019, 4 aprile 2019 e 4 aprile 2018;
Tribunale di Roma del 7 dicembre 2020, irrevocabile il 10 maggio 2023, per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624b1s, 625, n. 2, cod. pen. commesso a Roma il 4 agosto 2020.
Per la condanna di cui alla prima sentenza pendeva richiesta di sostituzione della pena detentiva, mentre,in relazione alle altre due sentenze, la sostituzione era stata concessa all’esito di incidente di esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la continuazione con riguardo alle sentenze sub 1) e 2), escludendola per la sentenza sub 3) in ragione, sostanzialmente, del lasso di tempo intercorso tra la commissione degli altri illeciti e quello di cui alla sentenza del Tribunale di Roma.
La pena è stata conseguentemente rideterminata secondo il seguente calcolo:
reato più grave è stato ritenuto quello di cui al capo 1) della sentenza della Corte di appello di Genova;
ha ritenuto fermi «gli aumenti per i reati satellite già individuati dai titol cui ai punti 1. e 2.»;
ha stabilito che l’aumento per il «reato di cui al capo 3) sub 1.» non potesse essere inferiore al limite di cui all’art. 81, ultimo comma, cod. pen., ossia dieci mesi e venti giorni di reclusione e 268 euro di multa (al netto della riduzione per il rito abbreviato).
Conclusivamente ha quantificato il trattamento sanzionatorio nei termini di seguito testualmente illustrati: «La pena originariamente inflitta dalla Corte di Appello di Genova il 18.2.2022 sub. 2) di anni 3 recl. ed euro 1000 multa va pertanto aumentata per effetto della continuazione con i reati di cui al punto 1),
di complessivi anni 2 mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 1814 di multa, sino a complessivi anni 5 mesi 5 giorni 20 di reclusione ed euro 2814 di multa».
Ha conseguentemente rigettato l’istanza di sostituzione della pena detentiva a norma dell’art. 53, ultimo comma, legge n. 689 del 1981 per superamento del limite della pena suscettibile di sostituzione, per effetto della continuazione.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico composito motivo con il quale ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 671, commi 2 e 2bis, cod. proc. pen. e 81 cod. pen. in relazione al divieto, per il giudice dell’esecuzione, di reformatio in peius, nel senso che a questi è precluso operare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice dell’esecuzione con la sentenza irrevocabile di condanna, con conseguente riflesso anche sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva per superamento del limite dei quattro anni a norma dell’art. 53 legge n. 689 del 1981.
Ha genericamente eccepito anche il complessivo vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Incontestata l’individuazione del reato più grave in quello di cui al capo 1) della sentenza della Corte di appello di Genova,;NOME ha, invece, eccepito la suddetta violazione in sede di quantificazione degli aumenti per i reati satellite di cui alla sentenza del Tribunale di Torino determinati in misura superiore rispetto al giudizio di cognizione, in violazione del principio di diritto fissato Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016.
A supporto della eccepita violazione del divieto di reformatio in peius, ha evidenziato come l’unica pena rideterminata sia stata quella di cui alla sentenza del Tribunale di Torino, essendo rimasti fermi tutti gli ulteriori aumenti a titolo d continuazione fissati in sede di cognizione.
Tuttavia, non vi era rispondenza tra l’entità della pena finale determinata al netto della (sola) riduzione della sanzione oggetto di rideterminazione con conseguente, sostanziale, quantificazione degli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quanto operato in sede di cognizione e violazione del citato principio di diritto.
In luogo della pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione, è stata determinata la pena finale in anni cinque, mesi cinque e giorni venti di reclusione.
Conseguentemente si sarebbe determinata una violazione di legge anche in punto di chiesta sostituzione della pena detentiva in ragione del fatto che, pur essendo la pena finale, comunque, superiore ad anni quattro, a norma dell’art.
70 legge n. 689 del 1981, avrebbe dovuto tenersi conto della pena residua concretamente suscettibile di esecuzione e, quindi, detrarre, dalla suddetta pena complessiva correttamente quantificata, i periodi di presofferto e di liberazione anticipata.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
Un primo vizio del provvedimento impugnato deriva dalla mancata effettuazione dello scorporo delle pene inflitte nei provvedimenti unificati in continuazione.
In base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, «il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030).
A ben vedere, la mancata effettuazione di tale preliminare e obbligatoria operazione, ha determinato successive violazioni ed incongruenze motivazionali.
In particolare, si è verificato che per reati omogenei (capi B e C giudicati dalla Corte di appello di Genova, capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Tribunale di Torino) sono stati determinati i medesimi aumenti stabiliti dai rispettivi giudici della cognizione tra loro diversamente quantificati, senza che sia stata operata una minima motivazione.
Con ciò si è determinato un ulteriore vizio derivante dalla violazione del principio per cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispet
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limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
E’ altresì fondato l’ulteriore motivo di ricorso relativo all’errore di calcolo conseguente alla rideterminazione della pena per il solo reato più grave di cui al capo 3) della sentenza del Tribunale di Torino (oggetto di riforma in appello a seguito di concordato).
Originariamente nel giudizio di cognizione la pena era stata determinata in anni tre, mesi cinque di reclusione e 1.201 euro di multa.
La pena è stata, invece, determinata in sese esecutiva, al lordo della riduzione, in un anno, quattro mesi e 402 euro di multa.
Pertanto, l’aumento complessivo a titolo di continuazione per i reati giudicati dal Tribunale di Torino avrebbe dovuto essere quantificato, al lordo, in quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa (reati di cui ai capi 2, 8, 9 e 10) + un anno e tre mesi di reclusione e 1.006 euro di multa (reati di cui ai capi 1, 4, 5, 6, 7) + un anno e quattro mesi di reclusione e 402 euro di multa per il reato di cui al capo 3.
Ne consegue che, sommati tali fattori alla pena di tre anni di reclusione e 100 euro di multa assunta come pena base del calcolo operata in sese esecutiva per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova, effettuata, in seguito, la riduzione di un terzo per i riti prescelti, il calcolo non risu corrispondente a quello operato dal giudice dell’esecuzione, bensì a quello riprodotto dal ricorrente a pag. 6 dell’atto introduttivo del presente giudizio.
.L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) eseguirà il rinnovato calcolo della pena complessivamente irrogata, tenuto conto dei principi sin qui esposti, procedendo, altresì, alla valutazione dell’istanza relativa alla sanzione sostitutiva tenendo della operata rideterminazione.
P.Q.M.
Lu GLYPH 0 Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale de -9. Torino. Così deciso il 03/05/2024