Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1563 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 01RMNUG), nato in MAROCCO il 10/01/1983
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 marzo 2023, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: a) sentenza del Gup del Tribunale di Ancona del 21/10/2011, irrevocabile il 28/6/2017, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR n. 309 del 1990; b) sentenza del Tribunale di Imperia dell’11/7/2017, irrevocabile il 10/12/2019, per il reato di cui all’art. 73, commi 1, 6 e 80, DPR n. 309 del 1990.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto più grave il reato ex art. 74 cit. decreto – giudicato con la prima sentenza a seguito di rito abbreviato – ed ha rideterminato la pena complessiva in anni sedici e mesi otto di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base, con circostanze attenuanti generiche prevalenti = anni tredici e mesi quattro, continuazione con gli ulteriori reati di cui alla prima sentenza = anni sedici, con riduzione per il rito speciale ad anni dieci e mesi otto; continuazione con il reato di cui alla seconda sentenza = anni sei.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, avv. NOME COGNOME deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., con riferimento alla pena in continuazione per il reato satellite, giudicato con la sentenza del Tribunale di Imperia, fissata in anni sei di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto che la pena di anni sette e mesi sei, determinata in sede di cognizione, era comprensiva della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. e dell’aggravante ex art. 80 dpr n. 309 del 1990, laddove nella sentenza della Corte di appello di Ancona, con la quale è stato giudicato il reato più grave, costituente base per la rideterminazione della pena, il giudice della cognizione aveva ritenuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate. Si ritiene, quindi, errato che l’impugnata ordinanza abbia considerato nell’aumento per il reato satellite la recidiva e le altri aggravanti, mentre avrebbe dovuto effettuare il giudizio di bilanciamento come il giudice della cognizione del reato più grave, ritenendo dette aggravanti subvalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Questa Corte ha già affermato il principio per cui «In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati
t
“satellite” esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. p (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272567).
Sul punto si è illustrato che la questione di diritto della necessità bilanciamento tra le attenuanti riconosciute a favore dell’imputato (in questo ca le attenuanti generiche) e le aggravanti contestate e riconosciute esistenti dei satellite riuniti per continuazione con altro più grave, va risolto negativame affermando che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fr circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazion più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo ste specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei r satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex ar cod. pen. (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, COGNOME e altro, Rv. 260057; Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011, COGNOME, Rv. 251403).
1.2. Tale principio trova applicazione anche in sede esecutiva, in quanto giudice dell’esecuzione che applica la continuazione ex art. 671 cod. proc. pe deve porsi nel solco delle statuizioni del giudice della cognizione.
In tale prospettiva, correttamente l’impugnata ordinanza ha inteso dar rilievo al particolare disvalore del reato giudicato con la seconda sentenza, rel ad un carico di oltre 269 chilogrammi di hashish, nonché a connotazioni personali dell’Ahlal, gravato di precedenti specifici, sicché nella quantificazione della per il reato satellite ha considerato sia l’aggravante soggettiva della recidi quella ex art. 80 DPR n. 309 del 1990, come aveva operato il giudice dell cognizione.
2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente