Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38233 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 24/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME (c.u.i. CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/03/2025 del G.u.p. presso il TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento parziale del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il G.u.p. presso il Tribunale di Brescia, con sentenza del 11/03/2025, ad esito di rito abbreviato, ha dichiarato COGNOME NOME responsabile dei reati allo stesso ascritti in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi dieci ed euro duemila di multa (capo 1) artt. 110, 112, n.4, 628, comma primo e terzo, n.1 e comma quarto, cod. pen.; capo 2) art. 612, 61 n. 10, cod. pen.; capo 3) artt. 110,112, n.4, 582,585 in relazione all’art. 576 comma primo, cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perchØ omessa quanto all’aumento in continuazione; nonostante la dizione contenuta nel dispositivo e l’esplicito riconoscimento del vincolo della continuazione in motivazione quanto ai reati ascritti, il giudice ha omesso di irrogare il relativo aumento come emerge dalla motivazione della sentenza, sul punto di fatto omessa e, dunque, resa in violazione di legge.
2.2.Vizio della motivazione perchØ mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche; la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza si basa su di una scarna motivazione limitata al contesto di marginalità sociale, che non ha tenuto conto di elementi
emersi in giudizio indicativi di elevata capacità a delinquere (pag. 2 del ricorso, in particolare: denunzie dell’imputato per reati violenti, condanna in paese estero e successiva espulsione immediata, violazione degli obblighi imposti con il divieto di dimora e coinvolgimento dello stesso in episodi di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti).
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga solo parzialmente accolto, con annullamento della decisione impugnata perchØ Ł stata omessa la determinazione della pena in continuazione in relazione ai capi 2) e 3) della rubrica con rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
2.In via preliminare, si deve osservare come il Procuratore generale abbia correttamente azionato il ricorso per cassazione per far valere la lamentata violazione di legge, oltre che il vizio della motivazione, quanto alla sentenza del Tribunale di Brescia, con la quale il NOME Ł stato condannato per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (Sez. 2, n. 22650 del 03/06/2025, P., Rv. 288285-01), atteso che viene effettivamente lamentata la violazione di legge sia in ordine alla disciplina sanzionatoria conseguente alla applicazione dell’art. 81 cod. pen. che in relazione al disposto di cui all’art. 62bis cod. pen., ritendosi sul punto la motivazione sostanzialmente omessa e, dunque, apparente.
3.I rilievi proposti sono fondati.
3.1.Quanto al primo motivo di ricorso, occorre evidenziare come a pag. 4 della motivazione il Tribunale abbia esplicitamente ritenuto che ‘tutti i reati sopra indicati sono unificati da un medesimo disegno criminoso, costituendo il frutto della ideazione e della volizione di uno scopo unitario, di un programma complessivo in cui si collocano le singole azioni’ e, pur tuttavia, nel determinare la pena per le condotte ascritte ha fatto riferimento esclusivamente alla pena base ritenuta equa ed alla riduzione conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al rito prescelto, senza alcuna determinazione in ordine alla riconosciuta continuazione tra le ipotesi di reato oggetto di condanna.
3.2.Il giudice del rinvio dovrà, dunque, determinare, nell’ambito della propria discrezionalità, l’aumento di pena correlato all’intervenuto riconoscimento della continuazione. Ne consegue che dovrà essere applicato il principio di diritto, già affermato da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati ” quoad poenam ” e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681-01).
3.3.Anche il secondo motivo di ricorso Ł fondato. Correttamente il ricorrente ha sottolineato l’eccentricità del parametro applicato dal Tribunale quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, allegando anche una serie di elementi del tutto pretermessi quanto al giudizio espresso, così evidenziando non solo la sostanziale apparenza della motivazione, ma anche la violazione del parametro normativo di riferimento. Difatti, il Tribunale ha richiamato, come unico elemento di valutazione, il contesto di assoluta marginalità sociale in cui il ricorrente poneva in essere le gravi condotte ad esso imputate e delle quali Ł stato riconosciuto responsabile all’esito del giudizio. ¨ stata omessa qualsiasi specificazione quanto alla ricorrenza dei presupposti per la concessione delle circostanze
attenuanti generiche. Il Tribunale si Ł limitato a richiamare un fattore esterno e di carattere sociologico, senza chiarire quali siano gli elementi a ciò conseguenti da valorizzare in senso positivo, direttamente riferibili al ricorrente, per giungere a concedere, in considerazione della capacità a delinquere dimostrata, il beneficio della riduzione di pena conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si deve ribadire che, tra l’altro, in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281562-01; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272375-01). Il giudice di rinvio dovrà dunque nell’ambito della propria discrezionalità provvedere a colmare la lacuna evidenziata in applicazione dei principi di diritto appena richiamati. Deve essere dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilita’. Così Ł deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME