Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 5180  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SITA NOME nato in Bulgaria il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 16 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzia mente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 13 gennaio 2022, ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di truffa a lui contestato e, riconosciu il vincolo della continuazione tra i fatti sub iudice e quelli giudicati con la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 29 ottobre 2021, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2022, ha rideterminato la pena complessiva confermando nel resto la sentenza.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 violazione dei criteri di computo della pena poiché la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza di un’ipotesi di reato continuato tra il fatto giudicabile e quello giudicat con sentenza irrevocabile e ha ritenuto quale reato più grave quello sub iudice, rispetto al quale ha fissato la pena base in 8 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, computando l’aumento per la continuazione con i fatti già coperti da giudicato in t:re mesi di reclusi 2n/e
ed euro 30 di multa. Il Tribunale di Milano nel separato giudizio per tali condotte aveva determinato la pena da infliggere in mesi quattro di reclusione ed 150 euro C di multa, partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, diminuiti per l’applicazione delle attenuanti generiche. La Corte di Appello, pertanto, nel determinare la pena base derivata dal fatto giudicabile avrebbe dovuto tener conto delle attenuanti generiche e avrebbe, di conseguenza, dovuto diminuire anche l’aumento per la continuazione, in ragione delle circostanze attenuanti. Nè può sostenersi che dette attenuanti siano state implicitamente riconosciute in quanto la motivazione di un provvedimento deve essere esplicita al riguardo.
3.11 ricorso è inammissibile.
La prima censura non è consentita nella parte in cui si riferisce alla pena inflitta per reati sub iudice perché con l’appello la difesa non aveva formulato alcuna censura in merito al trattamento sanzionatorio e non aveva invocato le attenuanti generiche, motivatamente negate in ragione dei precedenti penali dell’imputato, ma aveva chiesto il riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza passata in giudicato. Giova comunque ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice che riconosce la continuazione ben può negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione ai fatti sub iudice, anche se dette attenuanti sono state riconosciute in relazione ai fatti giudicati con la sentenza irrevocabile e poi unificat quoad poenam.
La prima censura nella parte in cui si riferisce alla determinazione dell’aumento sanzionatorio applicato per la ritenuta continuazione è manifestarnente infondata.
E’ risaputo infatti che, in caso di riconoscimento della continuazione, le attenuanti vanno esplicitamente riconosciute e poste in giudizio di bilanciamento in relazione al solo reato più grave, mentre incidono soltanto sull’entità degli aumenti sanzionatori applicati per i reati satellite.
In particolare è stato precisato che in materia di reato continuato, al fine di stabilire pena base, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere effettuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, rilevando queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell’aumento da apportare alla pena base. (Sez. 1, Sentenza n. 49344 del 13/11/2013 Ud. (dep. 09/12/2013 ) Rv. 258348 – 01).
La Corte ha fatto corretta applicazione di questi principi e dopo avere individuato come reato più grave quello sub iudice e avere confermato il trattamento previsto dal Tribunale, che aveva negato le attenuanti generiche, ha stabilito l’aumento di pena per la continuazione con i fatti coperti da giudicato, per i quali erano state riconosciute le attenuanti generiche, correttamente determinando una sanzione inferiore a quanto già previsto nel procedimento separato. Non era necessario esplicitare l’incidenza su detto aumento sanzionatorio delle concesse attenuanti generiche.
La difesa non deduce specifiche censure sulle entità dell’aumento applicato e non esplicita le ragioni della doglianza, che incide su valutazioni discrezionali estranee al sindacato di questa Corte.
4.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delha cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 12 dicembre 2023