Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4875 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nei eenfrgot-i-éi.C: (,,Z(P GLYPH 13`iJ7 i2,11 C- ‘
avverso l’ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze e COGNOME NOME ricorrono avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze del 5 luglio 2022 che, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza 26 gennaio 2006, definitiva il 22 febbraio 2006;
al reato giudicato dal Tribunale di Tortona con sentenza del 7 marzo 2006, definitiva il 20 gennaio 2007;
al reato giudicato dal Tribunale di Lecco con sentenza del 20 novembre 2006, definitiva il 9 febbraio 2007;
al reato giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano con sentenza del 10 ottobre 2005, definitiva il 17 maggio 2007;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 5 maggio 2010, definitiva il 5 aprile 2011;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 27 novembre 2006, definitiva il 20 gennaio 2007;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 9 aprile 2019, definitiva il 16 ottobre 2019.
I reati sub 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati già riuniti dal vincolo della continuazione con ordinanza del 26 marzo 2012 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che l’istanza non poteva trovare accoglimento in ordine al reato sub 6, posto che medesima istanza era stata già rigettata da precedente giudice dell’esecuzione, ma solo con riferimento a quelli sub 7, tenuto conto della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso con i reati oggetto della precedente ordinanza del 26 marzo 2012.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2, 3, 4, 5 e 7, ha rideterminato la pena finale in anni ventitrè, mesi otto di reclusione ed euro 8.667,00 di multa, così quantificata: pena base di anni tredici di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per i reati sub 7, aumentata di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati sub 5 (anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il capo a;
anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il capo b, c, d, e; riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato), ulteriormente aumentata di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per i reati satellite di cui al precedente provvedimento del 26 marzo 2012.
Il Procuratore generale denuncia inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, pur avendo rigettato l’istanza con riferimento ai reati sub 6, ha poi incluso la relativa pena nel calcolo di rideterminazione della pena finale.
COGNOME denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2, 3, 4, 5 e 7, avrebbe determinato la pena finale in maniera errata, senza procedere alla scorporazione dei reati già avvinti dal vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
1.1. Come ha rilevato anche il Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, nel provvedimento di rideterminazione della pena il giudice dell’esecuzione ha individuato la pena più grave in quella inflitta con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 9/4/2019, ma ha incluso anche i reati già unificati con sentenza del Tribunale di Tortona del 7/03/2006, irrevocabile il 20.1.2007 che è stata espressamente indicata anche nel dispositivo dell’ordinanza impugnata, mentre non poteva essere accolta l’istanza per i reati di cui alla Corte di appello di Torino del 27/11/2006, perché non rientrante in quelli per i quali era stata riconosciuta la continuazione dal RAGIONE_SOCIALE, così contraddicendosi con la parte della motivazione (pag. 1) dell’ordinanza medesima in cui viene spiegato che “l’istanza non può essere accolta in relazione alla sentenza della Corte di appello di Torino del 27/112006, perché sul punto vi è giudicato, avendo il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice dell’esecuzione, escluso con ordinanza la continuazione con i fatti di cui alla sentenza con argomentazioni condivisibili”.
1.2. Sussiste altresì il vizio del mancato scorporo della pena relativa ai reati già uniti in continuazione. Giova premettere in diritto che in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere
discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1 n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
Inoltre, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati-satellite che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).
In altri termini, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C
appello di Firenze.
GLYPH
Così deciso il 27/10/2023