Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15695 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato il 23/10/1982
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, all’esito del giudizio di rinvio, aveva escluso a carico dell’imputato il reato di cui all’art.74 DPR 309/90 e, con riferimento alle singole ipotesi di cessione continuata di sostanza stupefacente di cui ai capi 6 e 10 della rubrica, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni sette, mesi nove di reclusione ed euro 32.400 di multa. Ritenuto, quale reato più grave, uno degli episodi ascritti al capo dieci della rubrica, la pena veniva aumentata di gg.10 di reclusione ed euro 100 euro di multa per ciascuno degli altri episodi in continuazione (in particolare 49 cessioni in relazione al capo 10 e 15 cessioni in relazione al capo 6).
La difesa del ricorrente COGNOME assume violazione di legge e in particolare inosservanza dei principi stabiliti dall’art.597 cod.proc.pen. laddove la pena stabilita per i singoli reati in continuazione ha comportato un aumento complessivo pari ad anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 6.400 di multa, pertanto superiore a quello applicato dal giudice di primo grado il quale aveva apportato due aumenti complessivi, di sei mesi di reclusione per ciascuna delle due contestazioni di cui all’art.73 comma 1 dPR 309/90, poste in continuazione rispetto al reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non appare accoglibile la prospettazione della parte ricorrente la quale denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stato seguito un criterio di simmetria aritmetica nell’operazione di scomputo della pena complessivamente apportata a titolo di continuazione in ragione del diverso atteggiarsi delle forchette edittali dei due reati originariamente uniti in continuazione, atteso che la valutazione rimessa al giudice non può prescindere da un giudizio di congruità e di adeguatezza dei singoli aumenti di pena di per sé considerati e di proporzionalità rispetto alla pena base fissata per il reato riconosciuto più grave, criteri che risultano ampiamente rispettati nel caso in esame. Invero il giudice di rinvio, una volta esclusa la ricorrenza del reato associativo e avendo rideterminato la pena per il più grave degli episodi di cui all’art.73, comma 1 dPR 309/90, non era tenuto al rispetto della proporzionalità aritmetica degli aumenti apportati dal primo giudice in
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relazione a ciascun reato per cui era stato ritenuto il vincolo della continua- zione rispetto al delitto associativo atteso che, una volta sciolto il vincolo
per uno dei reati (nella specie per intervenuta assoluzione), non era neppure tenuto ad uniformarsi alla pena applicata per ciascun reato nei precedenti
gradi di giudizio. Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art.
597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la strut-
tura del reato continuato (come avviene se la re-giudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta
per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una
pena complessivamente maggiore (sez.U, n.16208 del 27 Marzo 2014, P.
Rv.258653; sez.2, n.50949 del 10 Ottobre 2017, PG in proc.COGNOME ed altri,
Rv.271376; sez.2, n.48538 del 21/10/2022, COGNOME, Rv.284214).
2. Nella specie peraltro la Corte di Appello di Firenze non solo ha ridotto in modo significativo il trattamento sanzionatorio, ma lo ha fatto in assenza
di alcun condizionamento quantitativo per ciascun reato satellite, atteso che la pena apportata per la continuazione era stata determinata in misura globale nei precedenti gradi di giudizio mentre il giudice di rinvio, dopo avere pronunciato assoluzione in relazione alla ipotesi di reato di maggiore gravità (art.74 dPR 309/90), ha provveduto a rimodulare il trattamento sanzionatorio, sulla base di valutazione improntata a criteri di assoluta logicità e di contenimento sanzionatorio (da ultimo sez.2, n.6043 del 16 Dicembre 2021, NOME, Rv.282628).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.