Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22065 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/11/1991
avverso l’ordinanza del 08/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 08/11/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha riconosciuto in favore di NOME COGNOME il vincolo della continuazione tra i reati, tutti riconducibili a condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, oggetto delle sentenze meglio specificate nel dispositivo del provvedimento e ha rideterminato la pena complessiva in anni nove, mesi quattro, giorni ventisei di reclusione ed euro 49.300,00 di multa.
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438, 671 cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 187 d.lgs.n. 271/1989 perchØ il giudice dell’esecuzione ha omesso di ridurre di un terzo la pena rideterminata con riguardo alla sanzione base, tratta da una sentenza emessa a seguito di rito abbreviato.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reatisatellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01)
Inoltre, per casi analoghi a quello oggetto del ricorso, Ł stato puntualizzato che «in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod.
pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De, Rv. 281617 – 01).
3. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, nella qualità di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra le sentenze meglio specificate nell’istanza di NOME COGNOME e ha calcolato la pena considerando violazione piø grave quella comminata per il reato oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo n. 1156/2023, che aveva applicato la pena finale, già ridotta di 1/6 ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., di anni sette, mesi quattro, giorni ventisei ed € 33.300. Questa pena Ł stata aumentata con riguardo al reato di cui alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo n. 1163/2020, con riguardo ai due reati oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo n. 1120/2023 e infine con riguardo al reato oggetto della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo n. 1742/2023, applicando per ciascuno una pena di mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00, pena già ridotta per il rito.
Secondo il ricorrente, il criterio base, utilizzato per determinare gli aumenti, Ł quello stabilito nella sentenza n. 1120/2023, unica pronuncia nella quale vi era una continuazione interna tra due condotte; in effetti in quel giudizio a Nuccio erano state contestate due condotte illecite, una al capo 10) e l’altra alcapo 4); come emerge dalla motivazione della suddetta sentenza il reato piø grave era stato ritenuto il capo 10), per il quale anche in considerazione della contestata e ritenuta recidiva la pena base era stata determinata in anni dieci di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; per il capo 4) era stato fissato un aumento di mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Nella sentenza n. 1120/2023 si rinviene il criterio commisurativo dell’aumento della pena detentiva mesi sei di reclusione, replicato dal giudice dell’esecuzione, sebbene non coincida la misura dell’aumento per la pena pecuniaria.
Il giudice dell’esecuzione non ha tuttavia specificato quale fosse la misura della sanzione precedente all’abbattimento.
Il giudice dell’esecuzione deve individuare, tra tutti i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso, quelli già giudicati nelle forme del rito abbreviato; deve quindi calcolare per ciascuno la quota di aumento, sommando gli aumenti relativi ai soli reati giudicati con il rito abbreviato; infine sulla pena risultante va applicata la riduzione predeterminata di un terzo per avere la misura di sanzione da aggiungere a quella calcolata per i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso e giudicati nelle forme del rito ordinario.
E difatti «l’ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito Ł successiva a tutte le altre, Ł funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 in motivazione).
Tale ordine consente anche un controllo del tracciato motivazionale che sorregge il calcolo e non deve comportare l’applicazione – da parte del giudice dell’esecuzione – di aumenti di pena superiori a quelli eventualmente già riconosciuti.
Precisato quanto sopra, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non spiega quali criteri hanno indotto il giudice dell’esecuzione a calcolare gli aumenti prima dell’abbattimento e peraltro con riguardo al reato di cui al capo 4) della sentenza n. 1120/2023, già reato satellite rispetto al capo 10) in quel giudizio, il giudice dell’esecuzione finisce per stabilire un aumento superiore a quello determinato dal giudice di cognizione.
E ciò perchŁ il giudice di cognizione aveva pure indicato l’aumento di mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, come il giudice dell’esecuzione, ma poi aveva sottoposto quella porzione di pena alla riduzione di un terzo insieme alla pena base.
Dalle considerazioni che precedono emerge che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio affinchØ il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183/2013), proceda ad integrare il percorso motivazionale riparando alle carenze sin qui enucleate, libero nell’esito ma entro i limiti del trattamento sanzionatorio fissato nel provvedimento annullato, non essendovi stata impugnazione del pubblico minstero.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo – Ufficio g.i.p.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME