Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46800 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME COGNOME nato a Barletta il 15/09/1978
avverso l’ordinanza emessa il 15/07/2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 15 luglio 2024 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata da NOME COGNOME ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze di cui ai punti 3 e 6 dell’originaria richiesta, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in dieci di reclusione.
In particolare, reati per i quali veniva riconosciuto il vincolo della continuazione dal Giudice dell’esecuzione venivano giudicati dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 3 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2023, nonché dalla sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 4 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2016.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensiva.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appello di Bari individuato il reato più grave sul quale calcolare la pena base su cui applicare i singoli aumenti per la continuazione, limitandosi a effettuare una mera sommatoria delle pene stabilite per le vicende criminose giudicate dalle sentenze di condanna presupposte, senza enucleare la fattispecie di maggiore gravità.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Giudice dell’esecuzione quantificato i singoli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione sulla pena base stabilita per il reato più grave, determinando, anche sotto questo profilo, l’irrogazione di un trattamento sanzionatorio complessivo che non consentiva di ricostruire il percorso dosimetrico seguito m executivis.
2.1. Queste argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite con le memorie difensive trasmesse nell’interesse dell’odierno ricorrente il 30 ottobre 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appello di Bari individuato il reato più grave su cui calcolare la pena base sulla quale applicare i singoli aumenti per la continuazione, limitandosi a effettuare una sommatoria delle pene stabilite per le vicende criminose giudicate dalle sentenze di condanna presupposte, senza enucleare la fattispecie di maggiore gravità.
Osserva il Collegio che, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente, il Giudice dell’esecuzione non procedeva all’enucleazione preliminare del reato più grave su cui calcolare la pena base, limitandosi a indicare le fattispecie per le quali veniva riconosciuto il vincolo della continuazione, tra le condotte illecite commesse da NOME COGNOME e giudicate dalle sentenze irrevocabili pronunciate dalla Corte di appello di Bari nelle date del 3 marzo 2022 e del 4 giugno 2015.
Ne discende che il Giudice dell’esecuzione si limitava a individuare i fatti di reato per i quali riteneva di applicare il vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., senza indicare la fattispecie di maggiore gravità su cui quantificare la pena base e disporre gli aumenti di pena per la continuazione.
Tuttavia, tale percorso dosimetrico non appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo, affermata in Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272211 – 01, secondo cui: «Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione» (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272211 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la infondatezza del primo motivo di ricorso.
Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Giudice dell’esecuzione quantificato i singoli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione sulla pena base stabilita per il reato più grave, non consentendo, in questo modo, di ricostruire il percorso dosimetrico
seguito nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME.
Osserva il Collegio che il Giudice dell’esecuzione, pur accogliendo l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione presentata dall’odierno ricorrente, si limitava a individuare i reati per i quali veniva riconosciuto il vincolo dell continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., indicandoli nelle condotte illecite giudicate dalle sentenze irrevocabili pronunciate dalla Corte di appello di Bari nelle date del 3 marzo 2022 e del 4 giugno 2015.
Individuati i reati unificati dal vincolo della continuazione il Giudice dell’esecuzione effettuava una sommatoria delle frazioni sanzionatorie stabilite per ciascuna delle fattispecie oggetto di unificazione, senza compiere alcuna valutazione analitica sull’entità dei singoli aumenti per i reati satellite e sull ragioni che giustificavano tali quantificazioni, non permettendo, in tal modo, di controllare il percorso logico e giuridico seguito nella rideterminazione della pena irrogata ad Albanese.
Tuttavia, il percorso dosimetrico seguito dalla Corte di appello di Bari non appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, espressa in Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216 – 01, secondo cui: «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base».
La necessità di un giudizio dosimetrico analitico sui singoli elementi che giustificano il riconoscimento del vincolo della continuazione, in ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e dei bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal
fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così deciso il 7 novembre 2024.