Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7317  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 marzo 2023, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati dalle seguenti sentenze:
 sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano in data 8 maggio 2018, irrevocabile il 13 marzo 2019, di condanna alla pena di anni 25 mesi 4 di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 575, 577 comma 1 n. 3 cod. pen. e 4, 7 L. 895-67, commessi in San Giuliano Milanese il 10 gennaio 2012, posti in continuazione tra loro;
sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 5 marzo 2015, irrevocabile il 15 dicembre 2015, di condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 9000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, commesso in Milano e San Giuliano Milanese dal 01 ottobre 2011 al gennaio 2012.
Il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la riconducibilità dei reati sopra indicati al medesimo disegno criminoso, ha ridetermiNOME la pena finale in anni 26 mesi 10 di reclusione (già ragguagliata la pena pecuniaria nel calcolo della pena detentiva), previa applicazione, sulla pena base di cui alla sentenza sub 1., dell’aumento di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 oggetto della condanna sub 2.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con l’unico motivo denuncia, anzitutto, assenza e illogicità della motivazione in punto di determinazione dell’aumento di pena per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, posto che il giudice dell’esecuzione non solo ha omesso di estrinsecare i criteri adottati per la quantificazione, ma ha anche fissato l’incremento in misura superiore all’entità della sanzione irrogata a titolo di continuazione dalla sentenza sub 1), in relazione al reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, da ritenersi certamente più grave rispetto al contestato delitto di cui alla sentenza sub 2).
Eccepisce altresì che il Tribunale, nel rideterminare la pena per effetto della ritenuta continuazione tra i fatti contestati con le due succitate sentenze, non ha operato lo scorporo dei reati di omicidio e in materia di armi per cui era stata già riconosciuta la continuazione dal giudice della cognizione nell’ambito del procedimento sub 1).
Il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In primo luogo, è da ritenersi fondata la doglianza che sottolinea l’assenza di motivazione in ordine all’aumento di pena apportato a titolo di continuazione per il delitto sub 2).
Sul punto si è recentemente espresso il massimo collegio nomofilattico di questa Corte, affermando il principio per cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Va dunque ribadito che il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale – è tenuto a motivare anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
La Corte ha altresì precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i lim previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549-01).
Nell’impugnata ordinanza, non si rinviene alcun passaggio giustificatore della misura del segmento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub 2), nemmeno in termini sintetici, sicché è dato ravvisare la dedotta lacuna motivazionale.
Va incidentalmente osservato GLYPH che il riferimento contenuto nella parte dispositiva del provvedimento all’avvenuto ragguaglio della pena pecuniaria in quella detentiva, appare erroneo, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40983 del 21/06/2018, NOME, Rv. 273751 (per cui allorquando, come nel caso che ci occupa, il reato più grave è punito con pena detentiva ed il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si realizza con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave).
Parimenti fondata è la censura relativa al mancato scorporo dei reati oggetto della sentenza di condanna sub 1).
Vale la pena rammentare, a quest’ultimo proposito, che ove il giudice dell’esecuzione si trovi a dover operare la rideterminazione della pena per continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali afferente a più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., d dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione c.d. interna, individu poi, quello più grave e, solo successivamente, sulla pena, come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio al Tribunale di Brescia l per nuovo esame, ,
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.