Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1416 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1416 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPO DI PONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblic GLYPH Ji.trttero, in persona del Sjtt tb Procuratore AVV_NOTAIO che ha cot3eio chiedendo
Motivi della decisione
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bresca, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è stata riconosciuta la continuazione esterna tra il fatto di cui all’odierno giudizio e quello di cui al sentenza G.u.p. Tribunale di Brescia del 4/2/2011, irrevocabile il 16/3/2012, limitatamente al capo A della rubrica, con rideterminazione della pena in quella complessiva di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa.
All’imputato era contestato di avere, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, concordato l’acquisto di circa 300 grammi di cocaina da COGNOME NOME, stupefacente non consegnato a causa dell’intervento delle Forze dell’ordine che provvedevano ad arrestare COGNOME.
I fatti possono essere così brevemente riassunti.
Nell’ambito di una più vasta indagine concernente il traffico di stupefacenti, venivano intercettate trattative intercorse tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, fornitore del primo. I due stabilivano l’incontro per l’acquisto di “tr fighette”, termine convenzionale che, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito, aveva ad oggetto 300 grammi di cocaina. L’incontro per la cessione era fissato per il 9 settembre 2009 e rinviato al pomeriggio del 10 settembre. All’incontro con COGNOME non si presentava il COGNOME, ma l’imputato COGNOME, incaricato da COGNOME.
COGNOME, pedinato dalla P.G., veniva fermato al rientro da Brescia ed arrestato, essendo stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish e cocaina; nella sua abitazione veniva rinvenuto altro stupefacente, una rilevante somma di danaro ed una pistola con matricola abrasa.
In relazione a questi fatti, il G.u.p. presso il Tribunale di Brescia, co sentenza del 4 febbraio 2011, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 16/3/2012, condannava il predetto alla pena complessiva di anni quattro di reclusione, oltre la multa.
COGNOME, in partenza dall’aeroporto, veniva raggiunto da una comunicazione del COGNOME che lo informava che COGNOME (già fermato dalla P.G.) si era “eclissato”, non presentandosi al secondo appuntamento.
La polizia giudiziaria rinveniva nella disponibilità di COGNOME la somma già pronta di euro 30.000, divisa in tre mazzette da euro 10.000 ciascuna, adeguata per l’acquisto di tre etti di cocaina.
I giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova dell’acquisto dello stupefacente in base al principio “consensualistico”: hanno ritenuto che COGNOME
avesse “assaggiato” la droga con esiti positivi, e che si stesse recando a casa per recuperare il danaro utile alla conclusione della transazione.
L’esponente, a mezzo del difensore, articola i seguenti motivi di ricorso.
Manifesta contraddittorietà della motivazione
Il ricorrente sarebbe estraneo ai fatti contestati. Nella ricostruzione operata dai giudici di merito avrebbe avuto il solo compito – conferitogli da COGNOME – di ricevere lo stupefacente e di pagarne il prezzo pattuito. Il ricorrente, alla stregua di quanto rappresentato dai giudici di merito rimase estraneo alla trattativa che aveva riguardato i soli COGNOME e COGNOME.
Egli, estraneo alla trattativa, non ha mai acquisito il possesso dello stupefacente e la sua responsabilità dovrebbe essere limitata al modesto quantitativo di hashish e cocaina rinvenuto nella sua disponibilità all’atto del controllo di polizia, fatto per il quale è stato già giudicato.
II) Erronea applicazione della legge penale e/o mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena per la continuazione del reato.
La Corte di appello di Brescia, nell’applicare alla pena inflitta, ha stabilito un unico ed indistinto aumento di mesi 9 di reclusione ed euro 4.500 di multa a titolo di continuazione per i reati già giudicati. Non si è uniformata al preferibil indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice è tenuto a motivare -in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli art. 132 e 133 c.p. non solo in ordine alla individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, comma 2, cod. pen. in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena.
il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha così concluso: inammissibilità del primo motivo di ricorso; annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Si prospettano censure riguardanti l’asserita illogicità della motivazione offerta dai giudici in ordine alla valutazione complessiva delle prove di responsabilità, che non trova riscontro nella lettura della motivazione.
I giudici di merito, con argomentare logico, hanno ritenuto che il ricorrente avesse contezza della trattativa intercorsa tra COGNOME NOME e COGNOME NOME. La circostanza è stata desunta dal contenuto delle conversazioni riportate in motivazione e dalla condotta serbata dall’imputato, il quale si recò all’incontro con il fornitore, venendo bloccato dalla polizia prima di partecipare al
secondo incontro, nel quale avrebbe dovuto corrispondere al COGNOME la somma già pronta di 30.000 euro.
Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U., 24 dicembre 1999, COGNOME; Sez. U, 30 aprile 1997, COGNOME; Sez. U., 24 settembre 2003, n. 47829, COGNOME, RV 226074).
Il ricorrente, anziché svolgere una critica alla valutazione delle risultanze probatorie offerte dai giudici di merito, prospetta una propria diversa interpretazione delle emergenze processuali, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata, come nel presente caso, abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata non ha trascurato di offrire motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio adottato, ponendo in rilievo, quanto al reato più grave, individuato in quello oggetto del presente giudizio, che la pena base determinata in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa – si giustifica in ragione del maggiore dato ponderale della sostanza stupefacente.
Quanto al reato posto in continuazione, ha ritenuto congruo un aumento pari a mesi 9 di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.
Sebbene le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), abbiano richiamato l’attenzione sul preciso dovere motivazionale imposto ai giudici di merito in relazione ai distinti aumenti determinati a titolo di continuazione, hanno anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stat rispettato il rapporto di proporzione tra le pene.
Nel caso in esame, il discorso giustificativo complessivamente espresso ed il contenuto aumento apportato a titolo di continuazione consentono di ritenere rispettato il principio imposto dalla recente pronuncia citata.
Per altro verso le critiche difensive si appalesano del tutto generiche e inidonee a rivelare aspetti riguardanti un’applicazione arbitraria o illogica dei criteri di determinazione della pena.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 15 dicembre 2022
GLYPH Il Presidente
Il Consigliere estensore