Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3226 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3226 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME(CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 10/07/2025, il Tribunale di Verona in funzione di giudice dell’esecuzione ha riconosciuto in favore di NOME COGNOME il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze:
1)Tribunale di Verona in data 06/11/2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Venezia in data 04/02/2021 (irrevocabile dal 21/06/2021), che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-625 e 707 cod. pen., commessi in Verona il 28 marzo e il 02 aprile 2017;
2)Tribunale di Modena in data 13/09/2018, confermata dalla Corte di appello di Bologna in data 15/03/2022 (irrevocabile dal 17/07/2023), che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen., commesso in Modena il 03/04/2018;
3)Tribunale di Verona in data 29/09/2022, confermata dalla Corte di appello di Venezia in data 11/01/2024 (irrevocabile dal 23/01/2025), che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, commesso in Verona il 03/10/2017.
Il giudice dell’esecuzione riteneva fatto piø grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. il reato di cui alla sentenza sub 3) e sulla pena base di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, applicava un aumento per i reati di cui alla sentenza sub 1) di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, così ridotta per il rito e un aumento per il reato di cui alla sentenza sub 2) di mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa, giungendo ad una pena complessiva di un anno, un mese di reclusione ed euro 1.350,00 di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e con un unico articolato motivo eccepiva nullità dell’ordinanza per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione non aveva esplicitato le ragioni dei singoli aumenti per i vari episodi, richiamando genericamente fattori eterogenei e individuando per la sentenza sub 1) un aumento prossimo alla pena applicata dal giudice di merito, senza proporzionarla alla pena base individuata ai fini del calcolo previsto dall’art. 81 cod. pen., peraltro senza scorporare l’illecito di cui agli artt. 624-625 cod. pen. dall’illecito di cui all’art. 707 cod. pen.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del condannato ha depositato ulteriore memoria in data 22/12/2025, con la quale ha insistito negli argomenti proposti nel motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 01)
Inoltre, per casi analoghi a quello oggetto del ricorso, Ł stato puntualizzato che «in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)» (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617 – 01).
In questi termini si sono pronunciate anche le sezioni unite della Cassazione: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di
pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01)
Alla luce dei principi sopra esposti non può che osservarsi che la motivazione del provvedimento impugnato indica in modo sintetico e per richiami le ragioni degli aumenti dei quali la difesa lamenta la misura assai prossima alle pene applicate nelle singole sentenze indicate nell’istanza.
E tuttavia, pur potendo rientrare tali commisurazioni entro i confini delle valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, vi Ł comunque una nel percorso motivazionale una violazione dell’obbligo di specifica indicazione di ogni singola misura di aumento per ciascuno dei reati satelliti; infatti il giudice dell’esecuzione non dà conto di come ha effettuato in relazione alla sentenza sub 1) la doverosa scomposizione della pena da infliggere per l’illecito di cui agli artt. 624-625 cod. pen. da quella da infliggere per l’illecito di cui all’art. 707 cod. pen.
Tale carenza per quanto incidente solo su una contravvenzione non consente un adeguato controllo del nuovo tracciato commisurativo della sanzione, come ricalcolata in sede di esecuzione.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio dinanzi al Tribunale di Verona in funzione di giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).
Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad emendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME