Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7817 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7817 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 maggio 2025, che, in riforma della decisione resa in data 24 settembre 2024 dal Tribunale di Roma, previ applicazione della continuazione con il più grave reato già giudicato con sentenza n. 10155/202 del Tribunale di Roma del 13/08/2024, irrevocabile il 17/09/2024, ha ridetermiNOME la pena anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.500,00 di multa, applicando un aumento in continuazione di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa alla pena per il reato grave già giudicato determinata in mesi dieci di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, confronti di NOME COGNOME, in quanto ritenuto colpevole di plurimi episodi di detenzi spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina; fatti commessi in Roma in date 27/08/2024 e 13/08/2024.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il profilo de motivazione, del trattamento sanzioNOMErio, in particolare dell’entità dell’aumento a tit continuazione, è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punt avendo la Corte di appello, sulla specifica richiesta di applicazione dell’istituto della contin del reato oggetto di giudizio con quello ritenuto più grave e già giudicato con sentenza Tribunale di Roma, in data 13/08/2024, irrevocabile il 17/09/2024, ritenuto congruo un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ragione della gravità del fatto, de dalla qualità e quantità della sostanza stupefacente posseduta (la Corte precisava essersi tratt della illecita detenzione di 40 dosi di cocaina), dall’aver agito in concorso con altro so nonché della negativa personalità del colpevole, gravato da precedenti penali specifici.
Osservato che l’aumento per la continuazione è congruo e coerente con la motivazione profusa dalla Corte territoriale, conformemente all’insegnamento secondo cui il grado di impegn motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli s tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). La sentenza impugnata ha fatto pertanto corretta applicazione dei principi di legittimità richiamati.
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pert sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di me che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarat dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere sia del pagame
delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’ar comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 6 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissi stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.