Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in punto di applicazione della disciplina della continuazione
Depositata in Cancelleria
Oggi.
-3 M, 2024
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/06/2023, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 22/12/2022, con la quale il Tribunale di Torino ha condannat NOME, previa riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell’ar comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto, senza ek; agvet.13. l’autorizzazione di -artI 17 del decreto, e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 del medesimo decreto, all’interno della propria abitazione, al fine di spacc diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish data 01/12/2022.
In relazione ai suddetti fatti del 01/12/2022, giudicati con la sentenza Tribunale di Torino oggetto di impugnazione è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante l’esecuzione della misura cautelare, in 20/12/2022, a seguito di controllo effettuato dalla polizia giudiziari contestava all’imputato un ulteriore fatto di detenzione a fini di spacci sostanza stupefacente di diversa tipologia, con la conseguente instaurazione d un ulteriore procedimento penale segnato al n. 1553/2023 r.g.c.a., per i quali Tribunale di Torino, con sentenza del 28/12/2022, emetteva sentenza di condanna.
Si premette che con atto di appello, l’imputato aveva preliminarmente richiesto la riunione del procedimento in oggetto con quello definito co sentenza del Tribunale di Torino del 28/12/2022, emessa nell’ambito del procedimento penale segnato al n. 1553/2023 r.g.c.a. per fatti della stes indole commessi in data 20/12/2022, mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
All’udienza del 26/06/2023 la Corte di appello di Torino ha disposto l riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione.
L’imputato aveva altresì richiesto il riconoscimento del vincolo dell continuazione tra i fatti (commessi il 01/12/2022) giudicati con sentenz emessa dal Tribunale di Torino il 22/12/2022 e quelli (commessi il 20/12/2022) giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 28/12/2022.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento p violazione degli artt. 606 lett. b) , d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cod. pen.
La Corte d’appello, erroneamente, non ha applicato l’istituto dell continuazione al reato affermando che l’arresto operato il 1° dicembre e l
successiva sottoposizione dell’imputato alla misura dell’arresto domicilia presso la propria abitazione, in relazione all’episodio commesso il 01/12/202 costituisce elemento di interruzione dell’unitarietà del disegno criminos essendo necessaria una autonoma ed ulteriore determinazione criminosa volta non solo a reiterare il reato, ma anche ad elidere il presidio cautelare in atto
Tuttavia, rileva il ricorrente, tale argomentazione non è conforme alla pi recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Inoltre, l’ arresto non s alcuna soluzione di continuità con le condotte contestate, posto che per entramb i fatti si contesta la detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di s stupefacente presso la propria abitazione. La modifica delle condizioni material in cui l’imputato commetteva reati della medesima indole, invero, è avvenuta solo per il tempo necessario alla celebrazione della convalida, essendo sta applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari presso la pro abitazione, ove egli era solito svolgere l’attività di spaccio. Pertanto, le mo dei fatti sono omogenee e indicative della sussistenza di un unico disegn criminoso, come emerge dalla dichiarazione del teste COGNOME COGNOME ha dichiarato di comprare stupefacente da mesi tre volte a settimana circ recandosi presso l’abitazione del ricorrente che lo riforniva abitualment Evidenzia quindi il ricorrente che la Corte d’appello è incorsa nell’ulteriore v di parcellizzare le dichiarazioni testimoniali, in quanto utilizzate per affermar penale responsabilità dell’imputato, ma omettendone la valutazione in senso favorevole, al fine di affermare la medesimezza del disegno criminoso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullament con rinvio in punto di applicazione della disciplina della continuazione.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali, in adesione a conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si osserva che manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia traccia di effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione delle condotte fatti non essendo nemmeno brevemente descritti, senza alcuna benché minima esplicitazione delle ragioni per cui l’identità delle violazioni, la rnedesimezz contesto spaziale e delle modalità operative in cui si sono entrambi realizzat trattandosi di spaccio all’interno della propria abitazione- la poche
dell’intervallo temporale tra i fatti, siano stati ritenuti elementi non signif della medesima bpinta~gi4., A4 la” ‘Alat DAI< e'f· GLYPH o
Il giudice territoriale ha invece, sulla base di una valutazione automati esclusivamente considerato l’esecuzione della misura limitativa della liber personale, omettendo la valutazione degli elementi che connotano in concreto i due reati, sebbene si sia affermato in giurisprudenza che “la sola detenzione carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà persona intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficient escludere l’unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l’esame, concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione, come elaborat dalla consolidata giurisprudenza sul tema” (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256119; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019 Rv. 276842). Il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso del reato continuato vie meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non può dunque trovare applicazione automatica, essendo tali eventi talora accettati co eventualità prevedibili (Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023 Ud. (dep. 18/04/2023 ) Rv. 284525).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha preso in esame solo e esclusivamente l’elemento della detenzione dell’imputato, di per sé no irrilevante, in quanto l’arresto ben avrebbe potuto sortire efficacia deterre inferendone, in modo automatico e quindi erroneo, l’assenza di unitarietà de disegno criminoso, senza effettuare alcuna valutazione degli elementi che fungono da indizi dell’esistenza della medesinnezza del disegno criminoso, quali il lasso di tempo intercorso, l’omogeneità delle violazioni, le modalità concrete esecuzione.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.
Così deciso in Roma il 03/04/2024