Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7717 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7717 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 02/08/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione di piø reati, alcuni dei quali commessi da minorenne, giudicati mediante otto sentenze e che la difesa aveva già indicato come suddivisi in due diversi gruppi.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge e vizio motivazionale, stante il travisamento del dato rappresentato dalla distanza temporale sussistente fra i vari episodi, oltre che per non aver preso in considerazione l’elemento della commissione della maggior parte delle condotte da parte della ricorrente – quando ella era ancora minore di età.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione si Ł limitato ad esporre estesamente noti principi di legittimità in punto di continuazione, ma non ha valutato la richiesta difensiva, che era finalizzata al riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso tra diversi gruppi di reati commessi in tempi diversi. Le indicazioni contenute nell’ordinanza impugnata, in ordine alla distanza cronologica ed all’eterogeneità dei fatti, perdono in tal modo valore logico e giuridico, a fronte del contenuto specifico della richiesta difensiva e al corrispondente onere motivazionale gravante sul decidente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti – anzichØ sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso
argomentativo svolto dl Giudice di merito – sul contenuto intrinseco della decisione, Ł stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioŁ apparire tali nello stesso sviluppo logico del provvedimento, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione Ł costituito, poi, non solo dalla totale carenza della parte espositiva – ossia, da un vuoto che sia già di tipo grafico – bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo.
Come già chiarito in parte narrativa, l’istanza presentata nell’interesse della ricorrente aveva a oggetto l’unificazione tra loro di piø reati, giudicati mediante una pluralità di sentenze, che la difesa – già nel formulare la richiesta – aveva raggruppato in due distinti insiemi; segnatamente, nell’istanza difensiva erano stati separatamente individuati:
i reati del gruppo A), ossia quelli giudicati:
con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 25/05/2006, passata in giudicato il 04/05/2009, di condanna alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro duecento di multa, per i reati ex artt. 495 e 624bis cod. pen., commessi in data 13/10/2001;
con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste del 03/04/2003, passata in giudicato il 29/05/2004, di condanna alla pena di giorni venti di reclusione, per i reati ex artt. 495 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi sino al 19/10/2001;
con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 10/02/2009, passata in giudicato il 26/06/2009, di condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro cinquecento di multa, per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen., commesso il 14/02/2002;
con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 04/07/2002, passata in giudicato il 02/04/2003, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa, per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen., commesso il 17/02/2002;
con sentenza del Tribunale di Asti del 17/10/2006, passata in giudicato in data 06/07/2007, di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa, per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen., commesso in data 11/10/2002;
con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Perugia del 07/02/2003, passata in giudicato in data 01/04/2003, di condanna alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro centocinquanta di multa, per i reati di cui agli artt. 495 e 624bis cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975, commesso in data 12/12/2002;
i reati del gruppo B), ossia quelli giudicati:
con sentenza del Tribunale di Torino del 05/07/2010, passata in giudicato in data 01/11/2011, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro duecento di multa, per i reati di cui agli artt. 56-624bis cod. pen. e 6 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, commessi il 28/12/2006;
con sentenza del Tribunale di Torino del 03/11/2008, passata in giudicato il 19/10/2009, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa, per il reato di cui all’art. 624bis cod. pen., commesso il 27/02/2008.
Era stata quindi domandata, sostanzialmente, la creazione di due insiemi del tutto separati tra loro, con rideterminazione di differenti sanzioni. Una modalità ricostruttiva dell’illecito che Ł pienamente consentita, dovendosi anche ricordare la regola ermeneutica in
forza della quale il riconoscimento della sussistenza di una preventiva ideazione unitaria e, dunque, del vincolo della continuazione fra gruppi di reati, non si riverbera in modo automatico anche sugli ulteriori reati, che risultino collegati solo occasionalmente ad uno dei gruppi di reati in continuazione (Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, Maniero, Rv. 245472-01).
Il giudice dell’esecuzione ha mostrato di avere ben chiaro quale fosse l’effettivo contenuto dell’istanza, atteso che ne ha esposto compiutamente il contenuto nell’ incipit del provvedimento. Nel prosieguo dell’ordinanza, però, i distinti gruppi di reati sono stati considerati come se si fosse trattato di una sequenza unitaria e indifferenziata; si Ł pervenuti al rigetto della domanda, infatti, in ragione sia della distanza temporale riscontrata fra tutte le condotte, sia dell’eterogeneità strutturale emergente dai fatti, per esser stati questi commessi in luoghi diversi e in danno di soggetti differenti.
Risulta pacifico, allora, come la decisione sia distonica rispetto alla domanda; essa, quindi, deve ritenersi mancante della motivazione, atteso che non viene fornita risposta alla specifica questione proposta dall’interessata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovoesame – con piena libertà, quanto agli esiti al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 17/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.