Reato Continuato: La Cassazione Annulla per Omessa Pronuncia su una Sentenza Dimenticata
L’istituto del reato continuato rappresenta un caposaldo del nostro sistema penale, offrendo un trattamento sanzionatorio più mite a chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua corretta applicazione dipende da un’analisi scrupolosa da parte del Giudice dell’esecuzione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45300/2024) mette in luce le conseguenze di una valutazione incompleta, sottolineando l’obbligo del giudice di esaminare tutte le istanze presentate dalla difesa.
I Fatti del Caso: Una Richiesta Parzialmente Ignorata
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione. Una persona condannata chiedeva l’applicazione della disciplina del reato continuato per tre diverse sentenze irrevocabili. Le prime due riguardavano reati di rapina, mentre la terza si riferiva a un tentato furto. La ricorrente sosteneva che tutti e tre i reati fossero legati da un unico disegno criminoso, avendo la stessa indole e le stesse finalità.
Il Tribunale, tuttavia, accoglieva l’istanza solo parzialmente. Riconosceva la continuazione tra i reati di rapina, ma ometteva completamente di menzionare e considerare la sentenza relativa al tentato furto. Di fronte a questa omissione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Principio dell’Obbligo di Pronuncia
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Analizzando gli atti, ha constatato che la richiesta di applicazione del reato continuato includeva esplicitamente anche la sentenza per tentato furto del Tribunale di Roma (n. 9766/22). Il Giudice dell’esecuzione, invece, si era pronunciato esclusivamente sulle altre due sentenze, ignorando del tutto una parte della domanda.
Questo comportamento integra un ‘difetto di pronunzia’, un vizio procedurale che si verifica quando il giudice omette di decidere su una parte della domanda che gli è stata sottoposta. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, ma solo limitatamente alla parte omessa, e ha rinviato il caso al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Difetto di Pronuncia e il reato continuato
La motivazione della Corte è netta e si basa su un principio fondamentale del diritto processuale: il giudice ha il dovere di esaminare e decidere su ogni punto della domanda. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione non ha espresso alcuna valutazione, né positiva né negativa, sulla possibilità di legare il tentato furto agli altri reati attraverso il vincolo della continuazione. Non si tratta di una motivazione carente o illogica, ma di una vera e propria assenza di decisione.
La Corte non entra nel merito della sussistenza del medesimo disegno criminoso, poiché tale valutazione spetta al giudice di merito. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge processuale. Constatato il ‘difetto di pronunzia’, la sola decisione possibile era l’annullamento con rinvio, affinché un altro giudice possa finalmente esaminare la richiesta nella sua interezza.
Conclusioni: L’Importanza di un Esame Completo da Parte del Giudice
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: ogni richiesta avanzata da una parte processuale merita una risposta dal giudice. L’omissione di pronuncia su una parte della domanda non solo lede il diritto di difesa, ma invalida parzialmente la decisione. In fase di esecuzione, dove si decidono aspetti fondamentali della pena, è imperativo che il giudice analizzi con completezza e attenzione tutte le sentenze indicate nell’istanza di reato continuato, senza trascurarne alcuna. Il rinvio al Tribunale di Roma consentirà ora di sanare questa omissione, garantendo una valutazione completa e giusta del caso.
Cosa succede se il giudice dell’esecuzione non esamina una delle sentenze indicate nella richiesta di applicazione del reato continuato?
Incorre in un vizio di omessa pronuncia, poiché non decide su una parte della domanda che gli è stata sottoposta, come stabilito dalla Corte di Cassazione in questo caso.
Qual è la conseguenza di un’omessa pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione?
La conseguenza è l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla parte della domanda che non è stata esaminata, con rinvio a un nuovo giudice per un nuovo giudizio su quel punto specifico.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione e rinviato il caso?
La Corte ha annullato e rinviato perché ha riscontrato un errore procedurale (l’omessa pronuncia) e non può sostituirsi al giudice di merito nel decidere se sussistano o meno i presupposti per il reato continuato. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge, demandando la valutazione dei fatti al giudice competente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45300 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAETA il 25/03/2001
avverso l’ordinanza del 18/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ‘,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in data 4 giugno 2024, nell’interesse di NOME COGNOME applicando la disciplina del reato continuato in ordine ai reati di rapina per i quali la stessa era stat giudicata con sentenze irrevocabili emesse il 16 marzo 2023 e il 16 novembre 2023.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, denunziando vizi della motivazione, essendo stato omesso l’esame della sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. 9766 del 2020 per il reato di tentato furto, indicata anch’essa nell’istanza ai fini de riconoscimento della continuazione, trattandosi di delitto della stessa indole ed avente le stesse finalità di quelli di rapina, giudicati con le altre due sentenza, i relazione alle quali è stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come risulta dall’esame dell’istanza nell’interesse della COGNOME, ai sensi dell’art. 671, cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione era stato richiesto anche con riferimento al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2022, n. 9766/22. Il Giudice dell’esecuzione, tuttavia, ha omesso del tutto di menzionare e di considerare tale sentenza, pronunciandosi esclusivamente in ordine ai reati di cui alle altre due sentenze indicate nell’istanza.
In ragione di tale difetto di pronunzia su una parte della domanda, l’ordinanza impugnata va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
O GLYPH Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’omessa , pronuncia sulla GLYPH richiesta di continuazione in ordine al reato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2022 n. 9766/22, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
GLYPH Così deciso il 07/11/2024.