Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato nella Repubblica Slovacca il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 18/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili; 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il giorno 24 settembre 2019 per i reati di porto illegale di armi ex art. 4 1.895/6, ricettazione e detenzione abusiva di armi di cui all’art.697 cod. pen., commessi in Gizzera il 21 dicembre 2017; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro pronunciata il giorno 21 ottobre 2020 per vari reati (riuniti sotto il vincolo del continuazione) tra cui rapina, rapina tentata, violazione della legge armi, spari in luogo pubblico, sequestro di persona, lesioni personali, omicidio tentato, ricettazione e porto in luogo pubblico di armi commessi l’ 1 ottobre 2015, il 23 dicembre 2015, il 9 maggio 2016, il 12 maggio 2016 ed il 13 ottobre 2017 in Lamezia Terme ed in Gizzera.
Il giudice dell’esecuzione ha osservato che non vi erano elementi dai quali desumere che essi fossero tutti espressione di un medesimo disegno criminoso atteso, con rilievo decisivo, che i reati accertati con la prima sentenza erano di due anni successivi rispetto a quelli di cui alla seconda decisione.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione ed osserva che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto che i reati accertati con la sentenza n.1 erano della stessa indole e temporalmente vicini ad alcuni di quelli di cui alla sentenza n.2 e che, pertanto, sussistevano tutti gli elementi per il riconoscimento della invocata continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come noto grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli
addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici no attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tr le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Inoltre, in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito (Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285809 – 01).
3. Ciò posto si osserva che il provvedimento impugnato, dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio e sugli indici rivelatori in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, in modo del tutto generico ha respinto la domanda facendo riferimento a dati temporali non corretti, poiché ha omesso cli considerare che alcuni dei reati accertati con la sentenza n.2 erano stati commessi in epoca prossima a quelli di cui a quella n.1, negli stessi luoghi e che erano anche dello stesso tipo e con le medesime modalità di azione.
L’ordinanza, dunque, si appalesa generica posto che, dopo aver ampiamente richiamato consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali anche in tema di onere probatorio, non ha esaminato alcune delle condotte di cui alle sentenze oggetto della richiesta di riconoscimento, quanto meno parziale, della continuazione e non ha considerato che essa era stata già riconosciuta, dal giudice della cognizione, per alcuni dei reati oggetto della istanza.
In particolare, a fronte delle allegazioni difensive riguardanti non solo la peculiare contiguità temporale dei fatti giudicati con le :sentenze divenute irrevocabili e dell’omogeneità dei titoli di reato, ma anche la circostanza che questi erano stati commessi nella medesima area territoriale e si erano consumati con le stesse caratteristiche esecutive, il giudice dell’esecuzione ha omesso di renderne conto nella motivazione.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larnezia Terme, in Funzione di giudice dell’esecuzione e in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che – in piena autonomia decisionale – colmi il difetto di motivazione sopra evidenziato.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.