Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/ssetite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 6 luglio 2023 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) al reato di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal 22 febbraio al 4 agosto 2016 in Palermo) e a sei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, commi 4 e 5, T.U. stup., commessi il 22 febbraio, 4 marzo, 4, 11, 26 e 28 aprile 2016 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 22 novembre 2021, definitiva il 15 febbraio 2023;
2) al reato di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 74, comma 6, T.U. stup, commesso da maggio 2016 a novembre 2017 in Palermo, e a cinque reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commessi da maggio 2016 a novembre 2017, il 28 e il 30 aprile 2017 e il 3 maggio 2017 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 7 luglio 2020, definitiva 1’8 aprile 2021;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso 1’11 luglio 2017 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30 gennaio 2019, definitiva il 15 febbraio 2019;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 20 ottobre 2015 in Palermo, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo con sentenza del 14 dicembre 2015, definitiva l’11 ottobre 2016;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., commesso il 6 maggio 2016 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 novembre 2017, definitiva il 21 giugno 2018;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 22 aprile 2017 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 novembre 2018, definitiva il 3 dicembre 2018;
al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 22 marzo 2015 in Palermo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 6 dicembre 2018, definitiva il 22 gennaio 2019.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 e 74 T.U. stup., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura delle sentenze di condanna, appariva chiaro che l’associazione sub 2, che era composta dai familiari più stretti del condanNOME, aveva agito nel medesimo contesto territoriale della più ampia realtà associativa sub 1.
COGNOME, pertanto, costituiva il collegamento tra tali due realtà associative, nel senso che lo stesso era l’unico del suo nucleo familiare a interfacciarsi con i fornitori di sostanze stupefacenti dei quali si serviva l’associazione sub 1.
I singoli reati ex art. 73 T.U. stup., inoltre, erano stati posti in essere nell’ampio del medesimo disegno criminoso nel quale erano state poste in essere le condotte associative, tanto che il loro accertamento giudiziale era stato determiNOME proprio dalle indagini relative alle due strutture associative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzioNOMErio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene alla inesplorabile interiorità psichica del soggetto.
In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalit, delle
condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementi la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’art. 81 cod. pen.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata è incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della parziale coincidenza temporale delle realtà associative e della tipologia dei beni giuridici tutelati dalle stesse norme incriminatrici.
Il giudice dell’esecuzione si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l’applicazione della disciplina del reato continuato, concludendo che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un’unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario.
Secondo pertinente giurisprudenza di questa Corte, oggi ribadita, anche in fase esecutiva il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi reati siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali –
In forza di quanto sopra, l’ordinanza impugnata deve essere annullata. Ne consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 29/02/2024