Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35455 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 28 novembre 2023, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME, ha applicato partitamente la disciplina della continuazione tra due distinti gruppi di sentenze pronunciate nei confronti del medesimo.
1.1. Quanto al primo gruppo, ha riconosciuto la continuazione tra:
sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti del 22.7.2017 del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 22.9.2015, per il reato di cui all’art. 624, cod. pen., accert in Cagliari il 21.7.2017 (n. 9 del casellario giudiziale);
sentenza del 17.7.2017 della Corte d’appello di Cagliari, irrevocabile il 19.9.2019, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 624, 624-bis, 423, n. 5 cod. pen. e art. 2, 895 de 1967, accertati in Cagliari tra 1’8 maggio e il 25 luglio 2015 (n. 11 del casellario giudiziale)
1.2. Quanto al secondo gruppo, ha riconosciuto la continuazione tra le seguenti sentenze:
sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti in data 28.5.2020 emessa dal Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 30.6.2020, per il reato di cui all’art. 635, comm 2, n. 3 cod. p en., accertato in Uta il 18.2.2015 (n. 16 del casellario giudiziale):
sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti in data 9.2.2021 del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 16.3.2021, per il reato di cui all’art. 635, comma 2, n cod. pen., accertato in Uta, Casa circondariale il 9.1.2026 (n. 17 del casellario giudiziale);
sentenza del Tribunale di Cagliari in data 5.3.2020, irrevocabile il 18.4.2023, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 629, comma 2, cod. pen. accertato in Uta, Casa circondariale, dal 9 gennaio al 30 dicembre 2015, e per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., accertato in Uta, Casa circondariale il 25.12.2015 (n. 18 del casellario giudiziale).
1.3. È stato invece escluso il riconoscimento della continuazione in relazione ai reati giudicati dal Tribunale di Cagliari con sentenza di applicazione della pena in data 24.8.2011 per il reato di cui all’art. 385, comma 3, cod. pen., accertato in Elmas il 23.8.2011 (n. 4 del casellario giudiziale), nonché in relazione alla sentenza di applicazione pena emessa il 19.6.2018 dal Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 31.7.2018, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., accertato in Cagliari il 5.9.20 (n. 13 del casellario giudiziale.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub 9) e 11) del casellario, e tra quelle di cui ai nn. 16), 17) e 18) non ha rispettat la procedura prevista dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede che, ove si tratti di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richieda un nuovo accordo tra la parte e il PM.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice non ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze di cui ai nn. 11) e 18) del casellari nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione per aver ravvisato l’identità del disegno criminoso in modo distinto, tra le sentenze di cui ai nn. 9) e 11) da un lato, e ai nn. 16), 17) dall’altro, escludendola invece con riferimento alle sentenze nn. 11) e 18), nonostante che esse abbiano ad oggetto reati contro il patrimonio realizzati con analoghe modalità operative.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Il primo motivo è in parte fondato.
2.1. Giova premettere che il giudice dell’esecuzione ha distinto i reati giudicati con le sentenze oggetto dell’istanza di riconoscimento della continuazione in due gruppi, riconoscendo detto vincolo tra i reati di cui alle sentenze sub 9) e 11), da un lato, e tra quelli di cui alle sentenze sub 16), 17) e 18) dall’altro. Quanto al primo gruppo di pronunce, la sentenza sub 9) è stata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non così invece la sentenza sub 11). Quanto al secondo gruppo, sono sentenze di applicazione pena quelle sub 16) e 17), non invece la sentenza sub 18).
Questa Corte di cassazione ha affermato che il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018, Rv. 274331 – 01; Sez. 1, n. 8508 del 09/01/2013, Rv. 255303 – 01). Invero, l’accordo delle parti non può essere considerato un requisito della richiesta di riconoscimento della continuazione laddove la stessa riguardi sentenze emesse anche all’esito di riti diversi da quello di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
Si è altresì specificato che l’accordo di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. è tuttavia, indispensabile ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra le sole sentenze emesse in sede di patteggiamento (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, Rv. 281194 – 01).
2.2. In applicazione di tale principio, risulta infondata la censura prospettata con riguardo al primo gruppo di sentenze, e specificamente quelle sub 9) e 11), trattandosi di due pronunce emesse all’esito di riti diversi, di cui solo la prima ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
2.3. Differente è invece la conclusione con riguardo al secondo gruppo di decisioni, nel quale le sentenze sub 16) e 17) risultano pronunciate ex art. 444 cod. proc. pen., mentre la sentenza sub 18) è intervenuta all’esito di un giudizio ordinario. In tale ipotesi, essendovi più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione ad esse deve trovare applicazione la regola dettata dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in forza del quale, con riguardo a tali pronunce, l’accordo delle parti è requisito necessario ai fini del riconoscimento, anche parziale, della continuazione (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, cit.).
Pertanto, nel caso in esame il giudizio sul riconoscimento della continuazione non poteva prescindere dal rispetto della procedura di cui al citato art. 188 in relazione alle sentenze di patteggiamento sub 16) e 17), di tal che la censura risulta sotto tale profilo fondata, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto.
3. Il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale di Cagliari, nel rigettare l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 11) e 18), si è attenuto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento della continuazione postula, sia in fase di cognizione che in sede di esecuzione, la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate (“disegnate”) in vista di un unico fine. Ciò richiede pertanto la verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
L’ordinanza impugnata ha approfonditamente valutato non solo i titoli di reato giudicati nei due gruppi di sentenze, bensì anche le concrete modalità di commissione delle condotte, nonché il contesto in cui le stesse erano maturate, evidenziando la
diversità dell’arco temporale in cui sono state commesse, nonché del luogo, in quanto quelli del primo gruppo erano stati commessi mentre il ricorrente era a piede libero, gli altri mentre era detenuto in carcere, induceva ad escludere che fossero ricompresi in una iniziale programmazione unitaria.
Trattasi di motivazione congrua ed insindacabile in questa * s de, alla luce della coerente combinata valutazione di indici significativi quali la distanza cronologica dei fatti di cui alle due sentenze e del diverso contesto territoriale di commissione dei reati.
A fronte di tale puntuale motivazione, le censure del ricorrente, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, nella sostanza, sollecitano la rilettura ed un diverso apprezzamento di elementi già presi in considerazione dal giudice dell’esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub n. 16), 17) e 18) con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.