Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del Tribunale di Udine in funzione di giudice dell’esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con tre gruppi di sentenze divenute irrevocabili, emesse nei confronti di NOME COGNOME, per reati di furto di cui all’art. 624-bis cod. pen. (primo e secondo gruppo), nonché di cui all’art. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (terzo gruppo).
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, eccependo la nullità dell’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 186 disp. att. cod’ proc. pen. e vizio di motivazione, quanto alla mancata acquisizione delle sentenze di cui alla richiesta di continuazione.
Inoltre, si censura l’ordinanza nella parte in cui questa esclude la sussistenza del vincolo della continuazione per l’esistenza di diversi precedenti penali a carico della condannata, argomento reputato incoerente e che condurrebbe a concludere, in tutti i casi di soggetti recidivi, per l’esclusion dell’operatività dell’istituto invocato.
Si deduce, poi, vizio di motivazione con riferimento alla richiesta relativa al riconoscimento del vincolo della continuazione per reati giudicati con le due sentenze di cui al secondo gruppo, in quanto commessi nello stesso giorno, nello stesso territorio ed omogenei quanto al loro titolo (reati di furto di cui all’a 624-bis cod. pen.).
La difesa sostiene che il vincolo della continuazione viene richiesto non in relazione a tutti i reati commessi nell’arco della vita dalla imputata, ma soltanto per quCOGNOME, enucleati per gruppi, sintomatici della medesirnezza del disegno criminoso, tenuto conto della contiguità temporale e territoriale delle condotte, dell’identità di titoli di reato e delle modalità esecutive.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato nei limiti di seguito indicati.
2. Con riferimento al primo profilo dedotto, si osserva che questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di riconoscimento della continuazione,
l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto è da ritene soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, dovendo, in tale ipotesi, l’acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l’altro dalla previsione dell’art. 186 disp. att. co proc. pen., che espressamente riguarda l’applicazione della continuazione in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, NOME, Rv. 265011; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, COGNOME, Rv. 246840), onde non pregiudicare il diritto del condannato ad un pieno esame della sua posizione processuale.
Peraltro, parte della giurisprudenza si è orientata nel senso che l’onere di allegazione del condannato, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si richiede l’unificazione, senza che egli debba adempiere all’ulteriore onere di specificare le ragioni da cui è desumibile l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Orbene, nel caso al vaglio, l’esame del fascicolo, consentito per la qualità dell’eccezione dedotta (nel senso che l’accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, laddove la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 60 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), ha consentito di verificare che le sentenze indicate nell’istanza risultano, in parte, allegate alla richiesta e dunque prodotte dall’istante (quell sub b di cui al secondo gruppo indicato nell’istanza), mentre quelle relative ai gruppi primo e terzo, di cui alle lett. a) e c) sono state acquisite dall Cancelleria.
3. Quanto alle residue deduzioni, si osserva che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudin programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se í successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
3.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimi1:à, poi, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostecino, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di
progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356).).
3.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione per tutti i reati giudicati con le sentenze definitive indicate, con adeguata analisi (cfr. p. 3), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.
Invero, il giudice dell’esecuzione ha sottolineato che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, il mero dato territoriale, trattandosi, peraltro solo in parte di condotte collocate nel medesimo contesto spaziale, né il dato di prossimità temporale rilevato nell’istanza, riscontrando piuttosto, la riferibilità delle condotte – distinte dall’istante p gruppi ma esaminate dal giudice dell’esecuzione nel loro complesso e, dunque, anche congiuntamente – ad una opzione di vita, in quanto espressione di evidente dedizione al crimine.
Né, con il ricorso, sono state svolte deduzioni tali da superare, anche in relazione ai due reati di cui al secondo gruppo sub b), di condanna per il reato di furto ex art. 624-bis cod. pen., tale argomentazione.
Invero, unica specifica deduzione che opera la ricorrente è quella relativa alla collocazione delle condotte nel medesimo giorno (9 aprile 2009), senza altro aggiungere rispetto alla necessaria allegazione di indici idonei a ricondurle ad un unico, iniziale, programma delinquenziale che non sia espressione di stabile e abituale dedizione all’attività illecita.
Questa, ravvisata con la motivazione non manifestamente illogica dal giudice dell’esecuzione, peraltro, trova conferma nella realizzazione di reati precedenti (di cui al gruppo sub a) omologhi (art. 624-bis cod. pen.) e che risalgono ad epoca di gran lunga precedente (al mese di giugno/luglio 2008), a dimostrazione della ineccepibile conclusione rispetto a riscontrata, stabile, dedizione ad attività illecita.
4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese ‘-processuali.
Così deciso il 15 novembre 2023 Il Consigliere estensore