Reato Concorsuale e Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 44939/2023, offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si discute di reato concorsuale. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte di Appello di Campobasso. L’imputata, ritenuta responsabile, ha deciso di impugnare la decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa ha basato il proprio ricorso su due motivi principali: un’errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione sul Reato Concorsuale: le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi di doglianza. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno evidenziato come le censure dell’imputata fossero in realtà un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Natura Unitaria del Reato Concorsuale
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del reato concorsuale. La Corte ha ribadito che, in caso di concorso di persone nel reato, l’evento criminoso deve essere considerato come l’effetto dell’azione combinata di tutti i partecipanti. Questo significa che ogni concorrente risponde per l’intero risultato, anche se la sua specifica condotta, presa singolarmente, non costituirebbe l’azione tipica del reato. L’imputata, non avendo contestato questo principio fondamentale, ha presentato un motivo di ricorso debole e destinato all’insuccesso.
La Particolare Tenuità del Fatto: le motivazioni del Diniego
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato in modo logico e coerente il suo diniego, fornendo una giustificazione esente da vizi. La difesa, al contrario, si era confrontata con tali motivazioni in termini generici, senza sollevare critiche specifiche e pertinenti. Di conseguenza, anche questa censura è stata rigettata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida due principi cardine del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato per ridiscutere i fatti e le prove. Le censure devono essere mirate a specifiche violazioni di legge o a vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, la pronuncia offre una chiara lezione sul reato concorsuale, ricordando che la responsabilità penale si estende a tutti coloro che contribuiscono, con la propria condotta, alla realizzazione dell’evento illecito. La condanna, pertanto, non è solo a carico di chi compie l’azione materiale, ma di tutti i concorrenti la cui azione combinata ha prodotto il risultato finale.
Che cos’è il reato concorsuale secondo questa ordinanza?
È un reato in cui l’evento finale è considerato il risultato dell’azione combinata di tutti i partecipanti (concorrenti), anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato ma hanno comunque contribuito al suo verificarsi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché le censure sollevate erano finalizzate a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, i motivi erano una mera ripetizione di argomentazioni già respinte in appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non di riesaminare nel merito le prove e i fatti del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44939 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENAFRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio dell motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per il reato di truffa contestato, è fondato su censure finalizza una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità, che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, essendo stato omesso ogni confronto con la considerazione della natura unitaria del reato concorsuale, in cui l’evento verificatosi è considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che n hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effett della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., in tal senso, e tra le tante, Sez. 2 – , Sentenza del 01/10/2019, Rv. 278012, NOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa non punibilità di cui all’art. 131-bís cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugNOME la motivazione sul diniego della causa di non punibilità risulta essere esente da vizi logici e conforme al dato normativo e con cui la difesa si confronta in termini solo generici veda, in proposito, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere COGNOME nsore
Il Presidente