Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 228 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 228 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PACHINO il 07/10/1970
NOME nato a GERMANIA( GERMANIA) il 24/03/1980
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME presentati con il medesimo atto;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine all’art. 114 cod. pen. per non avere i giudici di merito riconosciuto l’attenuante della minima importanza del contributo concorsuale dato alla realizzazione del reato, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la censura si risolve nel sollecitare la Corte di legittimità a rivalutare, ne merito, la portata dell’intervento dell’odierno ricorrente in vista del perseguimento dell’obiettivo comune, essendo appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME).
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, poiché a tal riguardo deve ribadirsi che il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato dinanzi a questa Corte, qualora (come nel caso di specie, in cui si dà conto anche della presenza di molte circostanze aggravanti a connotazione dei diversi episodi criminosi addebitati ai ricorrenti) non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 dicembre 2024.