Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 92 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 92 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LOCRI il 16/06/1985
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova del contributo concorsuale dell’imputata, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni corrette sia sul piano logico che giuridico, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
che, inoltre, la struttura unitaria del reato concorsuale GLYPH implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, COGNOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME);
che, d’altra parte, mai la ricorrente ha giustificato come altri potesse utilizzare la sua carta prepagata dovendosi chiarire che, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta tuttavia all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite opportuna allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. COGNOME, Rv. 259245 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.